IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Colli della Toscana Centrale", corredata dal  parere  del  consiglio
regionale dell'agricoltura per la Toscana;
  Visti  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini favorevole  all'accoglimento  della
sopra   citata   richiesta,  con  modificazione  della  denominazione
geografica in "Colli dell'Etruria Centrale", e la  relativa  proposta
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli  dell'Etruria  Centrale"  formulata  dal  comitato
stesso  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989,
n. 222;
  Viste  le  istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
  Su  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata "Colli
dell'Etruria Centrale" ed e' approvato, nel  testo  annesso,  vistato
dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.