IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1991;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  18  febbraio  1991  che hanno
disposto per il 28 febbraio 1991 l'emissione dei buoni  ordinari  del
Tesoro  a  novantuno,  centottantatre e trecentosessantacinque giorni
senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1991;
                               Decreta:
  Per  l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1991
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 96,90 per i B.O.T. a
novantuno giorni, a L. 93,93 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a
L. 88,35 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e' risultato pari a L. 96,69 per i
B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,52 per i B.O.T.  a  centottantatre
giorni e a L. 87,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  Il  presente  decreto  e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 4 marzo 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1991
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 44