IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regolamento  n. 986/89 della commissione delle Comunita'
europee  del  10 aprile 1989, che detta norme in materia di documenti
di  accompagnamento  e di registri per il settore vitivinicolo, e che
prevede  la  possibilita',  da  parte  degli Stati membri, di fissare
norme complementari rispetto a quelle comunitarie in materia;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro delle finanze 20 aprile 1990, n. 184, con il
quale   sono   state   apportate   le  necessarie  integrazioni  alle
disposizioni contenute nel predetto regolamento comunitario n. 986/89
ed   e'   stato   abrogato   il   precedente   decreto  del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste di concerto con il Ministro delle
finanze 22 maggio 1975;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627,   concernente   l'introduzione  dell'obbligo  di  emissione  del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
  Visto   il   decreto   ministeriale  4  maggio  1981  e  successive
modificazioni,  di  attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 3
della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la
fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da
applicare  sui  mezzi  di  chiusura di determinati prodotti destinati
alla vendita al cunsumo;
  Considerata  la  necessita'  di provvedere all'armonizzazione della
disciplina comunitaria riguardante il documento commerciale omologato
previsto  per  i trasporti dei prodotti vitivinicoli non condizionati
con   le   disposizioni   nazionali   concernenti   i   documenti  di
accompagnamento   dei   beni   viaggianti,  nonche'  alle  necessarie
modifiche  del  decreto ministeriale 4 maggio 1981 per adeguarlo alla
nuova disciplina riguardante il trasporto dei prodotti vinosi ed alla
sopra  cennata abrogazione del decreto ministeriale 22 maggio 1975 da
parte del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  documento  di  cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  se  costituito dal documento
commerciale  omologato previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera e),
del  regolamento  CEE  n.  986/89,  nonche'  dall'art.  3 del decreto
interministeriale  20  aprile  1990, n. 184, deve essere emesso in un
originale  e  tre copie utilizzando stampati sostanzialmente conformi
all'allegato  1  al  presente  decreto. Se il trasporto e' soggetto a
tariffa  obbligatoria,  il  documento stesso deve essere emesso in un
originale e quattro copie.