IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regolamento n. 986/89 della commissione delle Comunita' europee del 10 aprile 1989, che detta norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo, e che prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie in materia; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 20 aprile 1990, n. 184, con il quale sono state apportate le necessarie integrazioni alle disposizioni contenute nel predetto regolamento comunitario n. 986/89 ed e' stato abrogato il precedente decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 22 maggio 1975; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981 e successive modificazioni, di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al cunsumo; Considerata la necessita' di provvedere all'armonizzazione della disciplina comunitaria riguardante il documento commerciale omologato previsto per i trasporti dei prodotti vitivinicoli non condizionati con le disposizioni nazionali concernenti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' alle necessarie modifiche del decreto ministeriale 4 maggio 1981 per adeguarlo alla nuova disciplina riguardante il trasporto dei prodotti vinosi ed alla sopra cennata abrogazione del decreto ministeriale 22 maggio 1975 da parte del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184; Decreta: Art. 1. Il documento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, se costituito dal documento commerciale omologato previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento CEE n. 986/89, nonche' dall'art. 3 del decreto interministeriale 20 aprile 1990, n. 184, deve essere emesso in un originale e tre copie utilizzando stampati sostanzialmente conformi all'allegato 1 al presente decreto. Se il trasporto e' soggetto a tariffa obbligatoria, il documento stesso deve essere emesso in un originale e quattro copie.