IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto ministeriale 3 febbraio 1988 relativo ai criteri
generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali;
  Vista  la  legge  n. 870 del 1  dicembre 1986 che indica le tariffe
per le operazioni in materia di motorizzazione civile, tabella n. 3;
  Visto   il   decreto   ministeriale   13   settembre  1990  recante
disposizioni sulle  modalita'  di  presentazione  delle  istanze  per
l'ottenimento di autorizzazioni internazionali Italia-Austria;
  Considerata   la   necessita',   viste  le  perduranti  difficolta'
dell'attraversamento   del   territorio   austriaco   in   dipendenza
dell'insufficienza  quantitativa  delle  autorizzazioni  di  transito
Austria, di attuare con estrema urgenza la procedura  meccanizzata  e
di  monitoraggio  prevista dal decreto ministeriale 13 settembre 1990
indicato nelle premesse;
  Tenuto  conto che sono state presentate, dalle imprese interessate,
sia domande relative all'anno 1990 che all'anno 1991, e che le stesse
imprese potrebbero trovarsi nella necessita' di procedere ad una loro
integrazione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  fissare  un termine ultimo sia per la
presentazione delle relative istanze da parte delle imprese  che  non
le  hanno  ancora  prodotte,  sia  per  la presentazione di eventuali
istanze integrative da parte di imprese che, pur avendole presentate,
ritenessero di doverle integrare;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A   partire   dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto le  autorizzazioni  internazionali
Italia-Austria   saranno  rilasciate  ai  valichi  di  frontiera  del
Brennero,  Tarvisio,  Prato  Drava  e  Passo   Resia,   solo   dietro
presentazione   dei   tagliandi   di  prenotazione  rilasciati  dalla
Direzione generale M.C.T.C. alle imprese che ne hanno fatto richiesta
ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1990.
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui' trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  D.M.  3  febbraio  1988,  recante:  "Disposizioni
          concernenti i  criteri  di  rilascio  delle  autorizzazioni
          internazionali  al  trasporto di merci su strada", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n.  67
          del 21 marzo 1988.
             -  Il  D.M.  13 settembre 1990, recante: "Criteri per il
          rilascio   delle   autorizzazioni    per    l'autotrasporto
          Italia-Austria",   e'   stato   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 224 del 25 settembre  1990.
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1 del D.M. 13 settembre 1990 e' il
          seguente:
             "Art.   1.   -   Le  imprese  di  trasporto  interessate
          all'ottenimento di autorizzazioni Italia-Austria,  dovranno
          presentare istanza, con allegata attestazione di versamento
          della sola imposta  di  bollo  se  rivolta  all'ottenimento
          delle    sole   autorizzazioni   di   transito   ed   anche
          l'attestazione di versamento di L. 10.000 sul c/c  n.  9001
          per  le  autorizzazioni  di  destinazione,  alla  Direzione
          generale della motorizzazione civile -  Direzione  centrale
          III - Divisione 33.
             Per le istanze, le imprese dovranno utilizzare i modelli
          meccanografici, da ritirare presso gli  uffici  provinciali
          della  M.C.T.C.  di  appartenenza,  che  dovranno contenere
          tutti i dati in essi richiesti".