IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 relativo ai criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali; Vista la legge n. 870 del 1 dicembre 1986 che indica le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile, tabella n. 3; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante disposizioni sulle modalita' di presentazione delle istanze per l'ottenimento di autorizzazioni internazionali Italia-Austria; Considerata la necessita', viste le perduranti difficolta' dell'attraversamento del territorio austriaco in dipendenza dell'insufficienza quantitativa delle autorizzazioni di transito Austria, di attuare con estrema urgenza la procedura meccanizzata e di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale 13 settembre 1990 indicato nelle premesse; Tenuto conto che sono state presentate, dalle imprese interessate, sia domande relative all'anno 1990 che all'anno 1991, e che le stesse imprese potrebbero trovarsi nella necessita' di procedere ad una loro integrazione; Ritenuta la necessita' di fissare un termine ultimo sia per la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese che non le hanno ancora prodotte, sia per la presentazione di eventuali istanze integrative da parte di imprese che, pur avendole presentate, ritenessero di doverle integrare; Decreta: Art. 1. A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto le autorizzazioni internazionali Italia-Austria saranno rilasciate ai valichi di frontiera del Brennero, Tarvisio, Prato Drava e Passo Resia, solo dietro presentazione dei tagliandi di prenotazione rilasciati dalla Direzione generale M.C.T.C. alle imprese che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1990. AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Note alle premesse: - Il D.M. 3 febbraio 1988, recante: "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988. - Il D.M. 13 settembre 1990, recante: "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1990. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 13 settembre 1990 e' il seguente: "Art. 1. - Le imprese di trasporto interessate all'ottenimento di autorizzazioni Italia-Austria, dovranno presentare istanza, con allegata attestazione di versamento della sola imposta di bollo se rivolta all'ottenimento delle sole autorizzazioni di transito ed anche l'attestazione di versamento di L. 10.000 sul c/c n. 9001 per le autorizzazioni di destinazione, alla Direzione generale della motorizzazione civile - Direzione centrale III - Divisione 33. Per le istanze, le imprese dovranno utilizzare i modelli meccanografici, da ritirare presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. di appartenenza, che dovranno contenere tutti i dati in essi richiesti".