IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina veterinaria;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 611, contenente l'elencazione delle scuole, e'  aggiunta  la
"scuola  diretta  a  fini  speciali  in  gestione  e protezione della
fauna".