IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639,
e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista   la   legge   2   maggio   1977,   n.   192,   sulle   norme
igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la  vendita  dei
molluschi eduli lamellibranchi;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, sulle modifiche al secondo
e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio  1927,  n.
1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei
prodotti della pesca conservati in recipienti;
  Visto  l'art.  32  della legge n. 963/1965, il quale attribuisce al
Ministro della marina mercantile il potere di emanare  norme  per  la
disciplina della pesca marittima;
  Visti  i decreti ministeriali 15 luglio 1983 (Gazzetta Ufficiale n.
210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del
4  luglio  1986),  3  novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18
novembre 1987), 18 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale  n.  63  del  16
marzo  1989),  con  i  quali sono state stabilite le denominazioni in
lingua italiana delle specie ittiche  di  rilevanza  commerciale,  ai
fini  della  disciplina  della  pesca  marittima,  del  commercio dei
prodotti della pesca e della tutela del consumatore;
  Ravvisata  l'opportunita' di procedere ad aggiunte all'elenco delle
denominazioni in lingua italiana delle specie  ittiche,  allegato  al
decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successive modifiche;
  Sentiti  la  commissione consultiva centrale per la pesca marittima
ed il comitato nazionale per la conservazione  e  la  gestione  delle
risorse biologiche del mare;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco
delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di cui al
decreto  ministeriale 15 luglio 1983, e successivi aggiornamenti sono
apportate le integrazioni indicate nell'elenco allegato.