IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti i decreti ministeriali del 1  dicembre 1982, 7 ottobre 1986 e
18 settembre 1987 con i quali venivano stabiliti i limiti massimi del
capitale  assicurabile senza visita medica e con carenza, applicabili
ai contratti individuali emessi in forma temporanea per  il  caso  di
morte ed in forma mista;
  Viste  le  domande  delle  imprese  di  assicurazioni  esercenti le
assicurazioni sulla vita nel territorio  della  Repubblica  italiana,
intese  ad  ottenere  l'autorizzazione  ad  elevare il limite massimo
assicurabile  senza  visita  medica  e  con  carenza  sulle   polizze
individuali  emesse  in  forma  temporanea per il caso di morte, vita
intera, mista e di tipo misto;
  Vista  la  lettera  in data 10 giugno 1990, n. 022001, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
  Le  imprese  nazionali  ed  estere  che esercitano le assicurazioni
sulla vita nel territorio della Repubblica italiana  possono  elevare
il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica e con
carenza nelle polizze individuali emesse in forma temporanea  per  il
caso  di  morte,  vita intera, mista e di tipo misto, come di seguito
indicato:
    a) per i contratti a premio annuo, nel limite massimo di lire 100
milioni;
    b) per i contratti a premio unico, nel limite massimo tale che il
capitale sotto rischio, inteso come  differenza  tra  le  prestazioni
complessivamente  assicurate  in  caso  di morte nel primo anno ed il
premio unico, non sia maggiore di lire 100 milioni.
  La  visita  medica  rimane obbligatoria nel caso di assicurandi che
abbiano superato il sessantesimo anno di eta', cosi'  come  stabilito
dal citato decreto ministeriale del 7 ottobre 1986.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1991
                                               Il Ministro: BATTAGLIA