IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali del 1 dicembre 1982, 7 ottobre 1986 e 18 settembre 1987 con i quali venivano stabiliti i limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza, applicabili ai contratti individuali emessi in forma temporanea per il caso di morte ed in forma mista; Viste le domande delle imprese di assicurazioni esercenti le assicurazioni sulla vita nel territorio della Repubblica italiana, intese ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite massimo assicurabile senza visita medica e con carenza sulle polizze individuali emesse in forma temporanea per il caso di morte, vita intera, mista e di tipo misto; Vista la lettera in data 10 giugno 1990, n. 022001, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita nel territorio della Repubblica italiana possono elevare il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza nelle polizze individuali emesse in forma temporanea per il caso di morte, vita intera, mista e di tipo misto, come di seguito indicato: a) per i contratti a premio annuo, nel limite massimo di lire 100 milioni; b) per i contratti a premio unico, nel limite massimo tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte nel primo anno ed il premio unico, non sia maggiore di lire 100 milioni. La visita medica rimane obbligatoria nel caso di assicurandi che abbiano superato il sessantesimo anno di eta', cosi' come stabilito dal citato decreto ministeriale del 7 ottobre 1986. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 1991 Il Ministro: BATTAGLIA