IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che  le  somme  di  cui  al  sopra  citato  art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e  che  pertanto,
al  fine  di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici,
che si appalesa improcrastinabile, e'  necessario  far  ricorso  alla
residua  disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 30 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,  convertito  dalla  legge  28
febbraio 1990, n. 38;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro dettano  norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le risultanze del verbale di sopralluogo in data 12 dicembre
1990 nel quale il gruppo nazionale per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per
la pubblica incolumita';
  Vista la nota n. 971 del 12 febbraio 1991 del comune di Cavaria con
Premezzo  con  la  quale  si  richiede   un   finanziamento   di   L.
3.500.000.000  per la definitiva eliminazione del pericolo incombente
lungo il torrente Arno;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire,  almeno  parzialmente, alla
richiesta per consentire un sia pure parziale intervento,  teso  alla
riduzione del piu' immediato pericolo per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  la  finalita'  di  cui  in  premessa, il comune di Cavaria con
Premezzo e' autorizzato all'esecuzione delle opere piu' urgenti  tese
all'eliminazione  del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.