Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Ministero delle partecipazioni
                                  statali
                                  A tutti gli altri Ministeri
                                  Ai presidenti delle giunte
                                  regionali
                                  Ai presidenti delle giunte
                                  provinciali di Trento e Bolzano
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Alle aziende e alle amministrazioni
                                  dello Stato ad ordinamento autonomo
                                  (tramite i Ministeri di competenza)
                                  Agli    enti   pubblici   economici
                                  (tramite i Ministeri di competenza)
                                  Agli  enti  pubblici  non economici
                                  (tramite i Ministeri di competenza)
                                  Alle    unita'   sanitarie   locali
                                  (tramite     le     amministrazioni
                                  comunali)
                                  Agli enti regionali (tramite le
                                  amministrazioni regionali)
                                  Agli  enti  provinciali (tramite le
                                  amministrazioni provinciali)
                                  Agli enti comunali (tramite le
                                  amministrazioni comunali)
                                  Ai   consorzi   degli  enti  locali
                                  (tramite gli enti consorziati)
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltora
                                  Agli enti autonomi fiere
                                  Agli istituti di credito (tramite
                                  la Banca d'Italia)
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Ai commissari del Governo presso le
                                  regioni e province autonome
                                  Alla commissione di coordinamento
                                  della Valle d'Aosta
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Agli organi di controllo degli atti
                                  degli enti locali nelle  regioni  a
                                  statuto ordinario
                                  Alle commissioni provinciali di
                                  controllo della Sicilia
                                  Ai  comitati e sezioni di controllo
                                  della Sardegna e del  Trentino-Alto
                                  Adige
                                  All'Unione province d'Italia
                                  All'Associazione nazionale dei
                                  comuni d'Italia
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
                                  All'Associazione nazionale istituti
                                  autonomi case popolari
                                  Alla F.I.C.E.I.
                                  All'Associazione nazionale aziende
                                  di turismo
  Si  ravvisa l'opportunita' di delineare un quadro ricognitivo degli
obblighi specifici spettanti alle amministrazioni statali e agli enti
pubblici  in  materia  di pubblicita' da destinare a fini di pubblica
utilita'. E cio' ai fini di una  corretta  applicazione  delle  norme
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria, che ha rinnovato la precedente
legge 5 agosto 1981, n. 416.
  I suddetti obblighi per il loro carattere di onnicomprensivita', in
riferimento  alla  pubblicita'  da  destinare  a  fini  di   pubblica
utilita',  vanno  coordinati  anche  con quelli derivanti dalle norme
contenute nell'art. 9 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  recante
disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico e privato, aventi
efficacia dal 24 agosto 1991.
   a) Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, a
carattere non territoriale, sono tenuti:
   a  istituire  nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale
imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicita';
   a  destinare a pubblicita' su quotidiani e periodici una quota non
inferiore  al  50  per  cento  delle  spese  pubblicitarie   iscritte
nell'apposito  capitolo  di bilancio. Sono equiparate ai quotidiani e
periodici le emittenti di radiodiffusione sonora di cui  al  comma  1
dell'art.  11  della  legge  n.  67/1987, come sostituito dall'art. 7
della legge 7 aprile 1990, n. 250, in forza dell'art. 10 della  legge
da ultimo citata;
   a   dare   comunicazione  al  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria, anche negativa, delle spese pubblicitarie,  di  qualsiasi
tipo,  effettuate  nel  corso  dell'esercizio finanziario precedente,
depositando un riepilogo analitico di esse.
   b)  Le  regioni,  le  province  e  i comuni, e le loro aziende, le
unita' sanitarie locali che gestiscono servizi  per  piu'  di  40.000
abitanti,  nonche'  gli  enti  pubblici economici, sono tenuti a dare
comunicazione,  anche  negativa,  delle   spese   pubblicitarie,   di
qualunque  tipo,  effettuate  nel  corso  dell'esercizio  precedente,
depositando un riepilogo analitico  di  esse.  I  comuni  con  40.000
abitanti  o meno sono tenuti a comunicare solo le spese pubblicitarie
effettuate,  con  esenzione,  quindi,  dell'obbligo  della  eventuale
comunicazione  negativa  prevista  invece  per  tutti  gli altri enti
pubblici.
  Per l'art. 6 della citata legge n. 67/1987, inoltre, le regioni, le
province, e comuni con piu' di 20.000 abitanti, i loro  consorzi,  le
aziende  municipalizzate  e le unita' sanitarie locali che gestiscono
servizi per piu' di 40.000 abitanti, devono pubblicare  in  estratto,
su  almeno  due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel
territorio di competenza e  su  almeno  un  quotidiano  a  diffusione
nazionale e su un periodo, i rispettivi bilanci.
  Ad integrazione dei suddetti obblighi l'art. 9 della legge 6 agosto
1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato, dispone, ovviamente a partire dal bilancio successivo alla
data da cui avra' efficacia tale articolo (24 agosto  1991),  che  le
amministrazioni  statali  e  gli  enti pubblici non territoriali, con
espressa esclusione degli enti pubblici economici,  devono  destinare
il 25 per cento delle somme stanziate nell'apposito capitolo relativo
alle spese pubblicitarie  (di  qualunque  genere)  a  pubblicita'  su
emittenti  o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora o televisione in ambito  locale.   Tale
obbligo  si  aggiunge  a  quello  della destinazione a pubblicita' su
quotidiani e periodici del 50 per cento  delle  somme  stanziate  per
spese  pubblicitarie,  portando  cosi'  al 75 per cento il vincolo di
destinazione a fini di pubblica utilita' delle spese per  pubblicita'
da  effettuare mediante l'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione
di massa.
  Anche le regioni, le province e i comuni sono tenuti a destinare il
25 per cento delle  somme  stanziate  per  spese  pubblicitarie  alla
pubblicita'  affidata ai concessionari privati per la radiodiffusione
sonora  o  televisiva  in   ambito   locale,   sempre   a   decorrere
dall'esercizio  successivo  a  quello  di applicazione della legge n.
223/1990,  ove  tali  enti  nell'ambito   della   propria   autonomia
gestionale effettuino pubblicita' tramite emittenti e reti televisive
private.
  In   tutti   i   casi  la  ripartizione  della  pubblicita'  tra  i
concessionari privati per la radiodiffusione in  ambito  locale  deve
avvenire  senza  discriminazione  e secondo criteri di economicita' e
nel rispetto delle disposizioni contenute  nel  regolamento  previsto
dall'art. 36 della legge menzionata.
  L'inosservanza  degli  obblighi evidenziati di cui all'art. 5 della
legge n. 67/1987, espone personalmente i  pubblici  ufficiali  e  gli
amministratori  degli  enti  pubblici all'applicazione della sanzione
penale della multa, da lire  un  milione  a  dieci  milioni,  con  la
conseguenziale  incombenza  per  il  Garante  di  inoltrare  denuncia
all'autorita' giudiziaria competente (art.  5,  ultimo  comma,  della
legge citata).
  Al  Garante compete, inoltre, la diretta irrogazione della sanzione
amministrativa, da lire dieci milioni a cento milioni, a  carico  dei
soggetti  inadempienti agli obblighi di cui all'art. 9 della legge n.
223/1990 (art. 31 della legge citata).
  Dovendo,  peraltro,  il  Garante,  nei termini indicati dall'art. 8
della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 6 della legge 6  agosto
1990,  n.  223,  riferire  al  Parlamento,  fra  l'altro, anche sulla
generale osservanza  delle  menzionate  disposizioni,  si  pregano  i
soggetti interessati di voler trasmettere annualmente, in uno spirito
di fattiva collaborazione, entro e non oltre un mese  dalla  chiusura
del  rispettivo  esercizio  finanziario,  la comunicazione a cui sono
tenuti in forza del comma 4  dell'art.  5  della  legge  n.  67/1987,
unitamente  a  un  riepilogo  analitico  delle  spese per pubblicita'
effettuata, con qualsiasi mezzo, nel corso dell'esercizio stesso.
  Si  prega,  inoltre, ai fini di una omogenea comunicazione dei dati
essenziali,  di  voler  utilizzare  il  fac-simile  di  comunicazione
allegato   alla  presente  circolare,  fornendo  tutti  gli  elementi
richiesti di propria competenza.
  Per  l'anno  in  corso,  in  via  particolare,  tenuto  conto della
surriferita innovazione metodologica, si prega di  far  pervenire  la
comunicazione  stessa,  avvalendosi dell'allegato fac-simile, entro e
non oltre il mese di settembre 1991.
  Si confida che i soggetti piu' volte richiamati vogliano attenersi,
per  agevolare  i  compiti  istituzionali  di  questo  ufficio,  alle
indicazioni  contenute  nella presente circolare che sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  alla  quale  gli  organi
settorialmente  competenti  e  quelli  di  vigilanza vorranno dare la
massima divulgazione.
                                              Il Garante: SANTANIELLO