Alle amministrazioni centrali dello Stato Alle aziende e alle amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie centrali dello Stato Ai servizi ed uffici di ragioneria delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato Alle prefetture Alle intendenze di finanza Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle universita' degli studi All'ente Ferrovie dello Stato Ai provveditorati agli studi Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie regionali dello Stato A tutti gli enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza e, per conoscenza: Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Alla Presidenza del Senato della Repubblica Alla Presidenza della Camera dei deputati Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Corte costituzionale Alla Corte dei conti Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro Alle presidenze enti regione Alle ragionerie dette regioni Ai commissari governativi stesse regioni Alla Direzione generale Banca d'Italia Alla Direzione generale E.N.P.A.S. Alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 1. Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990 e' stata pubblicata la legge 29 dicembre 1990, n. 407, con la quale vengono, fra l'altro, disposte alcune modifiche al regime contributivo del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il comma 13 dell'art. 5 della predetta legge prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1991, i redditi di pensione di importo annuo lordo superiore a lire 18 milioni siano assoggettati, con le stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti, al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ponendo a carico dei pensionati il relativo onere. Per assicurare l'applicazione uniforme da parte degli enti interessati, si rende opportuno fornire di seguito alcuni criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo, della base imponibile con le correlate aliquote contributive, nonche' delle modalita' di accertamento, riscossione e versamento dei relativi contributi sanitari al bilancio dello Stato. 2. I soggetti sono individuati in coloro che conseguono nell'anno trattamenti di pensione di importo lordo superiore a L. 18.000.000, corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza per effetto di leggi, regolamenti e contratti o accordi collettivi di lavoro. Nei casi in cui lo stesso soggetto benefici di piu' trattamenti pensionistici a carico dello stesso o piu' enti erogatori, la condizione di assoggettabilita' va verificata in relazione al complesso dei trattamenti percepiti dallo stesso soggetto, cumulandone i relativi importi. 3. La base imponibile sulla quale applicare i contributi sanitari dovuti dai soggetti predetti e' costituita dall'intero trattamento pensionistico lordo percepito dai medesimi, al netto delle eventuali somme per arretrati relativi ad anni precedenti. Questi ultimi importi concorreranno a formare la base imponibile degli anni a cui afferiscono. L'espressione "trattamenti pensionistici" contenuta nella normativa in esame potrebbe indurre a ricomprendere nella base imponibile trattamenti che viceversa vanno esclusi: e' il caso dei trattamenti pensionistici di guerra o altri trattamenti aventi analoga natura risarcitoria (rendite permanenti INAIL, ecc.). Atteso che il sistema contributivo disegnato dall'art. 31 della legge n. 41/86 assume come imponibile il complesso dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne deriva che i trattamenti che non costituiscono imponibile ai fini IRPEF sono da escludere dalla contribuzione. 4. L'ammontare del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale deve essere determinato applicando alla predetta base imponibile le aliquote contributive nella stessa misura posta a carico dei lavoratori dipendenti dall'art. 31, commi 1 e 15, della legge n. 41/86, come modificato dall'art. 10 della legge n. 67/88 e dall'art. 5, comma 13, della legge n. 407/90. Escluso, quindi, qualsiasi onere a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, gli enti interessati sono tenuti, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, ad applicare, a decorrere dal 1 gennaio 1991, sui trattamenti erogati il contributo sanitario nelle seguenti misure: sullo scaglione imponibile fino a 40 milioni di lire annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90% sullo scaglione imponibile da L. 40.000.001 a 100.000.000 annue . . . . . . . . . . . . . . 0,40% Nessuna contribuzione e' dovuta sullo scaglione di reddito imponibile eccedente i 100.000.000 annui. 5. Considerato, peraltro, che l'assoggettamento a contribuzione, operando in presenza di trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a L. 18.000.000, potrebbe far sorgere difficolta' operative, si suggerisce di individuare il momento impositivo in quello della erogazione delle rate di pensione, compresa la quota di mensilita' aggiuntive (tredicesima, etc.), se spettanti, quando esse rapportate ad anno superino il predetto importo di L. 18.000.000. Pertanto fino a quando il trattamento mensile lordo, rapportato ad anno, sia d'importo pari o inferiore al predetto importo nessuna ritenuta contributiva dovra' essere operata, mentre sui trattamenti pensionistici d'importo lordo superiore a L. 18.000.000 dovranno essere effettuate, sull'intero trattamento lordo corrisposto, le previste ritenute. Ad esempio, nel caso piu' ricorrente di erogazione del trattamento pensionistico in tredici mensilita', la ritenuta contributiva, pari allo 0,90%, andra' operata sull'intero trattamento pensionistico qualora l'importo mensile lordo dello stesso sia compreso tra L. 1.384.615 (18.000.000:13) e L. 3.076.923 (40.000.000:13). Sulla quota eccedente l'importo di L. 3.076.923 e sino all'importo mensile lordo di L. 7.692.308 (100.000.000:13) la ritenuta contributiva deve essere applicata nella misura dello 0,40%. 6. In presenza di trattamenti pensionistici che decorrano in corso d'anno, per i quali non si e' in grado di prevedere se il limite di L. 18.000.000 venga o meno superato, sembra opportuno differire al termine dell'anno l'accertamento della condizione di assoggettabilita', procedendo, se del caso, all'applicazione del contributo sull'intero importo corrisposto. Relativamente ai trattamenti pensionistici che vengano a cessare o a ridursi in corso d'anno e sui quali sia stata operata la ritenuta contributiva, gli enti erogatori procederanno al rimborso delle ritenute nel caso in cui l'importo complessivo delle rate di pensione corrisposte sia inferiore a L. 18.000.000. Atteso, poi, il vigente meccanismo di perequazione automatica, si rende necessario procedere alla rideterminazione delle ritenute contributive sugli importi effettivamente spettanti a seguito delle percentuali definitive degli indici di perequazione automatica. 7. Gli enti, allorche' assoggettino a contribuzione i trattamenti erogati, sono tenuti a comunicare all'interessato la decorrenza della ritenuta con il relativo importo nonche' il trattamento annuo lordo imponibile. Con la stessa comunicazione i predetti enti invitano l'interessato, qualora sia titolare di piu' trattamenti pensionistici per un importo cumulato compreso nella fascia tra i 40 ed i 100 milioni annui ovvero superiore ai 100 milioni annui, ad inoltrare all'ente che eroga il trattamento di importo piu' elevato apposita istanza per chiedere che la ritenuta contributiva sulle rate di pensione periodicamente corrisposte sia effettuata da quest'ultimo tenendo conto dei trattamenti e delle relative ritenute operate dagli altri enti. Per consentire, l'effettuazione del necessario conguaglio contributivo sulla base dei trattamenti corrisposti nell'intero anno, gli enti rilasceranno apposita documentazione attestante i trattamenti corrisposti e le ritenute operate relative all'intero anno che dovra' essere prodotta, a cura dell'interessato, all'ente che eroga il trattamento di importo piu' elevato. I soggetti che beneficino di trattamenti pensionistici corrisposti da piu' enti erogatori sono tenuti a presentare, per il corrente anno, una dichiarazione, secondo il modello allegato, a ciascun ente erogatore. Ogni ente, avvalendosi della dichiarazione, ovvero dei dati comunque in suo possesso, verifichera' la sussistenza delle condizioni per l'assoggettabilita' del trattamento pensionistico alla contribuzione prevista. 8. Le modalita' operative di cui al precedente punto 7 dovranno essere seguite in attesa che diventi pienamente operante il casellario centrale dei pensionati previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, di conversione del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352. Tale ultima struttura impiantata e gestita dall'INPS, dovra' consentire, infatti: di soddisfare l'esigenza di conoscere da parte di ciascun ente l'ammontare delle pensioni liquidate a carico di altri istituti, al fine di verificare se l'ammontare complessivo delle prestazioni percepite dal soggetto raggiunga i limiti reddituali stabiliti per l'applicazione della legge n. 407/90; di eliminare le difficolta' gestionali derivanti dalla notevole quantita' di certificazioni necessarie per l'applicazione della suddetta legge; di aderire alla linea di tendenza che si va affermando in materia di rapporti tra gli uffici pubblici e gli utenti dei servizi, la quale trova espressione nella auspicata istituzione del cosiddetto "sportello unico". Il casellario dei pensionati, tuttavia, non presenta allo stato un livello di aggiornamento tale da consentirne una immediata utilizzazione ai fini dell'applicazione della legge n. 407/90 in quanto molti enti gestori dei vari trattamenti pensionistici obbligatori, tenuti alla fornitura dei dati necessari all'impianto e alla gestione del casellario, non hanno adempiuto agli obblighi previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1388/71 e dalla legge n. 467/78. Per la completa conoscenza della situazione pensionistica dei soggetti tenuti alla contribuzione prevista dalla legge n. 407/90 occorre, inoltre, che nel predetto casellario confluiscano anche le informazioni relative ai trattamenti pensionistici erogati in applicazione di regolamenti e contratti o accordi collettivi di lavoro. Pertanto, per consentire la piena operativita' a decorrere dal 1 gennaio 1992, del casellario dei pensionati, si rende necessario che tutti gli enti indicati nel punto 2 della presente circolare forniscano in via telematica o a mezzo supporto magnetico, ovvero a mezzo supporto cartaceo per gli enti sprovvisti di sistemi informativi: a) i dati necessari per l'impianto del casellario entro sei mesi dall'emanazione della presente circolare; b) i dati concernenti i nuovi trattamenti pensionistici e quelli per i quali e' intervenuta a qualsiasi titolo una variazione monetaria entro sessanta giorni dalla data di liquidazione delle prestazioni. Il puntuale adempimento di quanto richiesto per la piena attuazione del casellario centrale dei pensionati si rende indispensabile atteso che, a decorrere dal 1 gennaio 1992, dovranno essere seguite le seguenti modalita' operative. L'INPS - accertati in via automatica i casi di superamento del limite di lire 18 milioni annue per effetto del calcolo degli importi complessivamente spettanti a ciascun pensionato - comunichera' con immediatezza a tutti gli enti interessati le situazioni pensionistiche sulle quali deve essere trattenuto il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, indicando l'aliquota da applicare da parte di ciascun ente, da conguagliare eventualmente in caso di variazione di importo intervenuta in corso d'anno. Inoltre, nei casi in cui, a consuntivo, il trattamento pensionistico complessivamente erogato risulti compreso tra i 40 e i 100 milioni o superiore ai 100 milioni di lire annue, l'INPS provvedera' a fornire all'ente che ha erogato il trattamento di importo piu' elevato, gli elementi conoscitivi necessari ai fini del rimborso d'ufficio delle somme trattenute in eccedenza. 9. Le somme riscosse a titolo di contribuzione sanitaria sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti diversi dalle amministrazioni dello Stato devono essere versate all'INPS con le stesse scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti. Dette somme devono essere versate dall'INPS al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342, art. 17 (di nuova istituzione) entro il bimestre successivo al mese di versamento all'INPS. Le ritenute operate direttamente dall'INPS sui trattamenti dallo stesso corrisposti devono essere versate al predetto capo X, cap. 3342, art. 17 del bilancio dello Stato entro la fine del bimestre successivo a quello di ciascuna rata di pensione. Con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni contabili, le amministrazioni dello Stato entro il mese successivo a quello d'erogazione delle rate di pensione devono versare i contributi trattenuti al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342, art. 17. Si confida nella puntuale e tempestiva applicazione delle istruzioni impartite. Il Ministro: CARLI