Alle amministrazioni centrali
                                  dello Stato
                                  Alle aziende e alle amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  Alle ragionerie centrali dello
                                  Stato
                                  Ai  servizi ed uffici di ragioneria
                                  delle  amministrazioni  e   aziende
                                  autonome dello Stato
                                  Alle prefetture
                                  Alle intendenze di finanza
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle universita' degli studi
                                  All'ente Ferrovie dello Stato
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle direzioni provinciali del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie regionali dello
                                  Stato
                                  A tutti gli enti, istituti, casse,
                                  gestioni o fondi
                                    di previdenza
                                      e, per conoscenza:
                                  Al Segretariato generale della
                                  Presidenza della Repubblica
                                  Alla Presidenza del Senato della
                                  Repubblica
                                  Alla Presidenza della Camera dei
                                  deputati
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alla Corte costituzionale
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Direzione generale per i
                                  servizi periferici del Tesoro
                                  Alle presidenze enti regione
                                  Alle ragionerie dette regioni
                                  Ai commissari governativi stesse
                                  regioni
                                  Alla Direzione generale Banca
                                  d'Italia
                                  Alla Direzione generale E.N.P.A.S.
                                  Alla Commissione nazionale per le
                                  societa'
                                    e la borsa
                                  Al Consiglio nazionale
                                  dell'economia e del lavoro
 1.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 31 dicembre 1990 e' stata
pubblicata la legge 29 dicembre 1990, n. 407, con la  quale  vengono,
fra  l'altro,  disposte  alcune  modifiche al regime contributivo del
Servizio sanitario nazionale.
  In  particolare,  il  comma  13  dell'art.  5  della predetta legge
prevede che, a decorrere dal 1  gennaio 1991, i redditi  di  pensione
di   importo   annuo   lordo   superiore  a  lire  18  milioni  siano
assoggettati, con le stesse misure previste a carico  dei  lavoratori
dipendenti,  al  contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, ponendo a carico dei pensionati il relativo onere.
  Per   assicurare   l'applicazione  uniforme  da  parte  degli  enti
interessati, si rende opportuno fornire di seguito alcuni criteri per
l'individuazione  dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo,
della base imponibile con le correlate aliquote contributive, nonche'
delle   modalita'  di  accertamento,  riscossione  e  versamento  dei
relativi contributi sanitari al bilancio dello Stato.
  2.  I  soggetti sono individuati in coloro che conseguono nell'anno
trattamenti di pensione di importo lordo superiore a  L.  18.000.000,
corrisposti  da  amministrazioni,  enti,  istituti, casse, gestioni o
fondi di previdenza per effetto di leggi, regolamenti e  contratti  o
accordi collettivi di lavoro.
  Nei  casi  in  cui  lo stesso soggetto benefici di piu' trattamenti
pensionistici a  carico  dello  stesso  o  piu'  enti  erogatori,  la
condizione   di  assoggettabilita'  va  verificata  in  relazione  al
complesso  dei   trattamenti   percepiti   dallo   stesso   soggetto,
cumulandone i relativi importi.
  3.  La  base imponibile sulla quale applicare i contributi sanitari
dovuti dai soggetti predetti e'  costituita  dall'intero  trattamento
pensionistico  lordo percepito dai medesimi, al netto delle eventuali
somme per  arretrati  relativi  ad  anni  precedenti.  Questi  ultimi
importi  concorreranno  a formare la base imponibile degli anni a cui
afferiscono.
  L'espressione "trattamenti pensionistici" contenuta nella normativa
in esame potrebbe  indurre  a  ricomprendere  nella  base  imponibile
trattamenti  che  viceversa vanno esclusi: e' il caso dei trattamenti
pensionistici di guerra o altri  trattamenti  aventi  analoga  natura
risarcitoria (rendite permanenti INAIL, ecc.).
  Atteso  che  il  sistema  contributivo disegnato dall'art. 31 della
legge n. 41/86  assume  come  imponibile  il  complesso  dei  redditi
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne deriva che
i trattamenti che non costituiscono imponibile ai fini IRPEF sono  da
escludere dalla contribuzione.
  4.  L'ammontare  del  contributo  per  le  prestazioni del Servizio
sanitario nazionale deve essere determinato applicando alla  predetta
base  imponibile le aliquote contributive nella stessa misura posta a
carico dei lavoratori dipendenti dall'art. 31, commi 1  e  15,  della
legge  n.  41/86, come modificato dall'art. 10 della legge n. 67/88 e
dall'art. 5, comma 13, della legge n. 407/90.
  Escluso,  quindi, qualsiasi onere a carico degli enti erogatori dei
trattamenti pensionistici, gli enti interessati sono tenuti,  qualora
ricorrano  le  condizioni di cui sopra, ad applicare, a decorrere dal
1  gennaio 1991, sui  trattamenti  erogati  il  contributo  sanitario
nelle seguenti misure:
   sullo scaglione imponibile fino a
40 milioni di lire annue   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,90%
   sullo scaglione imponibile da
L. 40.000.001 a 100.000.000 annue  . . . . . . . . . . . . . .  0,40%
   Nessuna   contribuzione  e'  dovuta  sullo  scaglione  di  reddito
imponibile eccedente i 100.000.000 annui.
  5.  Considerato,  peraltro,  che l'assoggettamento a contribuzione,
operando in presenza di trattamenti pensionistici  di  importo  annuo
lordo  superiore  a  L.  18.000.000, potrebbe far sorgere difficolta'
operative, si suggerisce di  individuare  il  momento  impositivo  in
quello  della erogazione delle rate di pensione, compresa la quota di
mensilita' aggiuntive (tredicesima, etc.), se spettanti, quando  esse
rapportate  ad  anno  superino  il predetto importo di L. 18.000.000.
Pertanto fino a quando il trattamento mensile  lordo,  rapportato  ad
anno,  sia  d'importo  pari  o  inferiore al predetto importo nessuna
ritenuta contributiva dovra' essere operata, mentre  sui  trattamenti
pensionistici  d'importo  lordo  superiore  a  L. 18.000.000 dovranno
essere effettuate,  sull'intero  trattamento  lordo  corrisposto,  le
previste ritenute.
  Ad  esempio, nel caso piu' ricorrente di erogazione del trattamento
pensionistico in tredici mensilita', la ritenuta  contributiva,  pari
allo  0,90%,  andra'  operata  sull'intero  trattamento pensionistico
qualora l'importo mensile lordo dello  stesso  sia  compreso  tra  L.
1.384.615 (18.000.000:13) e L. 3.076.923 (40.000.000:13). Sulla quota
eccedente l'importo di L. 3.076.923 e sino all'importo mensile  lordo
di L. 7.692.308 (100.000.000:13) la ritenuta contributiva deve essere
applicata nella misura dello 0,40%.
  6.  In presenza di trattamenti pensionistici che decorrano in corso
d'anno, per i quali non si e' in grado di prevedere se il  limite  di
L.  18.000.000  venga  o meno superato, sembra opportuno differire al
termine    dell'anno    l'accertamento    della     condizione     di
assoggettabilita',  procedendo,  se  del  caso,  all'applicazione del
contributo sull'intero importo corrisposto.
  Relativamente  ai trattamenti pensionistici che vengano a cessare o
a ridursi in corso d'anno e sui quali sia stata operata  la  ritenuta
contributiva,  gli  enti  erogatori  procederanno  al  rimborso delle
ritenute nel caso in cui l'importo complessivo delle rate di pensione
corrisposte sia inferiore a L. 18.000.000.
  Atteso,  poi,  il vigente meccanismo di perequazione automatica, si
rende  necessario  procedere  alla  rideterminazione  delle  ritenute
contributive  sugli  importi effettivamente spettanti a seguito delle
percentuali definitive degli indici di perequazione automatica.
  7.  Gli  enti, allorche' assoggettino a contribuzione i trattamenti
erogati, sono tenuti a comunicare all'interessato la decorrenza della
ritenuta  con  il relativo importo nonche' il trattamento annuo lordo
imponibile. Con la stessa  comunicazione  i  predetti  enti  invitano
l'interessato, qualora sia titolare di piu' trattamenti pensionistici
per un importo cumulato compreso nella fascia  tra  i  40  ed  i  100
milioni  annui  ovvero  superiore  ai 100 milioni annui, ad inoltrare
all'ente che eroga il trattamento di importo  piu'  elevato  apposita
istanza  per  chiedere  che  la  ritenuta  contributiva sulle rate di
pensione periodicamente corrisposte sia  effettuata  da  quest'ultimo
tenendo conto dei trattamenti e delle relative ritenute operate dagli
altri enti. Per consentire, l'effettuazione del necessario conguaglio
contributivo sulla base dei trattamenti corrisposti nell'intero anno,
gli  enti   rilasceranno   apposita   documentazione   attestante   i
trattamenti  corrisposti  e  le  ritenute operate relative all'intero
anno che dovra' essere prodotta, a  cura  dell'interessato,  all'ente
che eroga il trattamento di importo piu' elevato.
  I  soggetti che beneficino di trattamenti pensionistici corrisposti
da piu' enti erogatori sono tenuti  a  presentare,  per  il  corrente
anno,  una dichiarazione, secondo il modello allegato, a ciascun ente
erogatore.
  Ogni   ente,  avvalendosi  della  dichiarazione,  ovvero  dei  dati
comunque  in  suo  possesso,  verifichera'   la   sussistenza   delle
condizioni per l'assoggettabilita' del trattamento pensionistico alla
contribuzione prevista.
  8.  Le  modalita'  operative  di cui al precedente punto 7 dovranno
essere  seguite  in  attesa  che  diventi  pienamente   operante   il
casellario   centrale   dei   pensionati  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e dalla legge 4
agosto  1978, n. 467, di conversione del decreto-legge 6 luglio 1978,
n. 352.
  Tale  ultima  struttura  impiantata  e  gestita  dall'INPS,  dovra'
consentire, infatti:
   di  soddisfare  l'esigenza  di  conoscere da parte di ciascun ente
l'ammontare delle pensioni liquidate a carico di altri  istituti,  al
fine  di  verificare  se  l'ammontare  complessivo  delle prestazioni
percepite dal soggetto raggiunga i limiti  reddituali  stabiliti  per
l'applicazione della legge n. 407/90;
   di  eliminare  le  difficolta' gestionali derivanti dalla notevole
quantita'  di  certificazioni  necessarie  per  l'applicazione  della
suddetta legge;
   di  aderire alla linea di tendenza che si va affermando in materia
di rapporti tra gli uffici pubblici e  gli  utenti  dei  servizi,  la
quale  trova  espressione  nella auspicata istituzione del cosiddetto
"sportello unico".
  Il  casellario dei pensionati, tuttavia, non presenta allo stato un
livello  di  aggiornamento  tale   da   consentirne   una   immediata
utilizzazione  ai  fini  dell'applicazione  della  legge n. 407/90 in
quanto  molti  enti  gestori  dei  vari   trattamenti   pensionistici
obbligatori,  tenuti alla fornitura dei dati necessari all'impianto e
alla gestione del  casellario,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi
previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
1388/71 e dalla legge n. 467/78.
  Per  la  completa  conoscenza  della  situazione  pensionistica dei
soggetti tenuti alla contribuzione prevista  dalla  legge  n.  407/90
occorre,  inoltre,  che nel predetto casellario confluiscano anche le
informazioni  relative  ai  trattamenti  pensionistici   erogati   in
applicazione  di  regolamenti  e  contratti  o  accordi collettivi di
lavoro.
  Pertanto,  per  consentire la piena operativita' a decorrere dal 1
gennaio 1992, del casellario dei pensionati, si rende necessario  che
tutti  gli  enti  indicati  nel  punto  2  della  presente  circolare
forniscano in via telematica o a mezzo supporto magnetico,  ovvero  a
mezzo   supporto   cartaceo   per  gli  enti  sprovvisti  di  sistemi
informativi:
    a)  i dati necessari per l'impianto del casellario entro sei mesi
dall'emanazione della presente circolare;
    b)  i dati concernenti i nuovi trattamenti pensionistici e quelli
per  i  quali  e'  intervenuta  a  qualsiasi  titolo  una  variazione
monetaria  entro  sessanta  giorni  dalla  data di liquidazione delle
prestazioni.
  Il puntuale adempimento di quanto richiesto per la piena attuazione
del casellario centrale dei pensionati si rende indispensabile atteso
che,  a  decorrere  dal  1   gennaio 1992, dovranno essere seguite le
seguenti modalita' operative.
  L'INPS  -  accertati  in  via  automatica i casi di superamento del
limite di lire 18 milioni annue per effetto del calcolo degli importi
complessivamente  spettanti  a  ciascun pensionato - comunichera' con
immediatezza   a   tutti   gli   enti   interessati   le   situazioni
pensionistiche  sulle  quali deve essere trattenuto il contributo per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, indicando l'aliquota
da  applicare da parte di ciascun ente, da conguagliare eventualmente
in caso di variazione di importo intervenuta in corso d'anno.
  Inoltre,   nei   casi   in   cui,   a  consuntivo,  il  trattamento
pensionistico complessivamente erogato risulti compreso tra i 40 e  i
100  milioni  o  superiore  ai  100  milioni  di  lire  annue, l'INPS
provvedera' a fornire all'ente  che  ha  erogato  il  trattamento  di
importo  piu' elevato, gli elementi conoscitivi necessari ai fini del
rimborso d'ufficio delle somme trattenute in eccedenza.
  9.  Le  somme  riscosse  a  titolo  di  contribuzione sanitaria sui
trattamenti  pensionistici  corrisposti   da   enti   diversi   dalle
amministrazioni  dello  Stato  devono  essere versate all'INPS con le
stesse  scadenze  previste   per   il   versamento   dei   contributi
previdenziali  dei  lavoratori  dipendenti. Dette somme devono essere
versate dall'INPS al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342, art. 17
(di  nuova  istituzione)  entro  il  bimestre  successivo  al mese di
versamento all'INPS.
  Le  ritenute  operate  direttamente dall'INPS sui trattamenti dallo
stesso corrisposti devono essere versate al  predetto  capo  X,  cap.
3342,  art.  17  del  bilancio dello Stato entro la fine del bimestre
successivo a quello di ciascuna rata di pensione.
  Con  le modalita' previste dalle vigenti disposizioni contabili, le
amministrazioni  dello  Stato  entro  il  mese  successivo  a  quello
d'erogazione  delle  rate  di  pensione  devono  versare i contributi
trattenuti al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342, art. 17.
  Si   confida   nella   puntuale  e  tempestiva  applicazione  delle
istruzioni impartite.
                                                   Il Ministro: CARLI