IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  12,  comma  2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
prevede che le regioni e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro   gli   infortuni   sul   lavoro   stipulino  convenzioni  per
l'erogazione  da  parte  dell'istituto  stesso,  congiuntamente  agli
accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie
in caso di infortunio sul  lavoro  e  per  stabilire  agli  opportuni
coordinamenti  con  le unita' sanitarie locali, in conformita' ad uno
schema-tipo approvato dal Ministro della sanita', di concerto con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                               Decreta:
  E'   approvato   lo   schema-tipo  di  convenzione  tra  regioni  e
I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 12, comma  2,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, nel testo di cui all'allegato A.
   Roma, 15 marzo 1991
                                       Il Ministro della sanita'
                                              DE LORENZO
p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
       CIOCIA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
             -   La   legge  n.  833/1978,  istitutiva  del  Servizio
          sanitario nazionale, all'art. 14,  lettera  q),  stabilisce
          che  le  UU.SS.LL.   provvedono in particolare, fra l'altro
          "agli accertamenti, alle certificazioni  e  ad  ogni  altra
          prestazione  medico-legale  spettante al Servizio sanitario
          nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi  di
          cui alla lettera a), dell'art. 6".
             -  La legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) all'art.
          12, primo comma, cosi' recita:  "L'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione    contro    gli   infortuni   sul   lavoro
          (I.N.A.I.L.), in deroga al  disposto  dell'art.  14,  terzo
          comma,  lettera  q),  della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          provvede agli accertamenti, alle certificazioni e  ad  ogni
          altra  prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati
          e tecnopatici". Il secondo comma del medesimo art. 12 cosi'
          prosegue:   "Al  fine  di  garantire  agli  infortunati sul
          lavoro e ai tecnopatici  la  maggiore  tempestivita'  delle
          prestazioni  da parte dell'I.N.A.I.L., le regioni stipulano
          convenzioni con  detto  Istituto  secondo  uno  schema-tipo
          approvato  dal  Ministro  della sanita', di concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   per
          disciplinare  l'erogazione  da  parte dell'Istituto stesso,
          congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime
          cure  ambulatoriali  necessarie  in  caso di infortunio sul
          lavoro e di malattia professionale,  e  per  stabilire  gli
          oppurtuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali".