IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede che le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro stipulino convenzioni per l'erogazione da parte dell'istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e per stabilire agli opportuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali, in conformita' ad uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: E' approvato lo schema-tipo di convenzione tra regioni e I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo di cui all'allegato A. Roma, 15 marzo 1991 Il Ministro della sanita' DE LORENZO p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIOCIA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - La legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'art. 14, lettera q), stabilisce che le UU.SS.LL. provvedono in particolare, fra l'altro "agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettante al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera a), dell'art. 6". - La legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) all'art. 12, primo comma, cosi' recita: "L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), in deroga al disposto dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici". Il secondo comma del medesimo art. 12 cosi' prosegue: "Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestivita' delle prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L., le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli oppurtuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali".