IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343  ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  20  febbraio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 1991, con il quale e'  stata
disposta,  fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro poliennali 12,50% - 1  marzo 1991/1996;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali 12,50% - 1  marzo 1991/1996, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50% - 1  marzo 1991/1996 per un importo di  lire  3.000
miliardi  nominali,  allo  stesso  prezzo  fisso di emissione di lire
95,35%, ed alle medesime altre condizioni e  modalita'  previste  dal
decreto  ministeriale  20  febbraio  1991,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47, del 25 febbraio 1991.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quinto  comma,  e
dell'art. 17 del predetto  decreto  ministeriale  20  febbraio  1991,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1  settembre ed il 1  marzo di ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  marzo 1991/1996.