IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista   la   legge   18   dicembre   1973,  n.  836,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  5  dicembre 1980, n. 799, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;
  Visto il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65;
  Vista l'ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono state
impartite   disposizioni   in   merito  al  trattamento  di  missione
spettante, per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 28  febbraio  1991,
al  personale  comandato  per  esigenze connesse al sisma del 13 e 16
dicembre 1990 nella Sicilia orientale;
  Vista  la  nota  n. 947/UFF. COMM. in data 20 febbraio 1991, con la
quale il commissario  coordinatore  per  gli  interventi  nelle  zone
terremotate  della  Sicilia  orientale  ha  richiesto  una proroga di
quindici  giorni  del  termine  previsto  dall'art.  1  della  citata
ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991;
  Tenuto   conto   che  sussistono  tuttora  le  esigenze  che  hanno
determinato l'emanazione dell'ordinanza sopraindicata,  perche'  sono
ancora  in  atto le operazioni di soccorso e assistenza connesse agli
eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;
  Sentito il presidente della regione siciliana;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il termine del 28 febbraio 1991 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n.
2073/FPC del 12 gennaio 1991, citata  nelle  premesse,  e'  prorogata
fino al 15 marzo 1991.