IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875; Visto il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65; Vista l'ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono state impartite disposizioni in merito al trattamento di missione spettante, per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991, al personale comandato per esigenze connesse al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale; Vista la nota n. 947/UFF. COMM. in data 20 febbraio 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto una proroga di quindici giorni del termine previsto dall'art. 1 della citata ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991; Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza sopraindicata, perche' sono ancora in atto le operazioni di soccorso e assistenza connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990; Sentito il presidente della regione siciliana; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine del 28 febbraio 1991 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2073/FPC del 12 gennaio 1991, citata nelle premesse, e' prorogata fino al 15 marzo 1991.