IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art. 22, comma 2, del citato decreto, il quale consente al
Ministro delle finanze di estendere, con proprio  decreto,  l'esonero
dall'obbligo  della  fatturazione  prevista  dal comma 1 dello stesso
articolo ad altre categorie di contribuenti che prestino  servizi  al
pubblico  con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato
tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto l'art. 24, comma 1, dello stesso decreto;
  Visto  il  decreto ministeriale 19 settembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1990, emanato  in  attuazione
della  richiamata  disposizione  di  cui all'art. 22, comma 2, con il
quale si  e'  disposto  l'esonero  dall'obbligo  di  emissione  della
fattura  per  le  prestazioni  di  servizio  relative all'utilizzo di
infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari  di
confine;
  Ritenuta  l'opportunita' di specificare l'oggetto delle prestazioni
di  servizi  per  le  quali  e'  dichiarata  la  non  obbligatorieta'
dell'emissione della fattura;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  prestazioni  di  servizi  di  cui  all'art.  1  del decreto del
Ministro delle finanze 19 settembre 1990 concernono  quelle  rese  da
gestori  di  infrastrutture  nei  porti, autoporti, aeroporti e scali
ferroviari di  confine  che  effettuano  operazioni  al  pubblico  in
relazione  all'espletamento  delle  operazioni  di  imbarco, sbarco e
svincolo doganale delle merci.