IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto, il quale consente al Ministro delle finanze di estendere, con proprio decreto, l'esonero dall'obbligo della fatturazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi; Visto l'art. 24, comma 1, dello stesso decreto; Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1990, emanato in attuazione della richiamata disposizione di cui all'art. 22, comma 2, con il quale si e' disposto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizio relative all'utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine; Ritenuta l'opportunita' di specificare l'oggetto delle prestazioni di servizi per le quali e' dichiarata la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura; Decreta: Art. 1. Le prestazioni di servizi di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 settembre 1990 concernono quelle rese da gestori di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che effettuano operazioni al pubblico in relazione all'espletamento delle operazioni di imbarco, sbarco e svincolo doganale delle merci.