IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3; Udito il parere del Consiglio superiore di sanita' del 30 maggio 1990; Vista la nota del Ministero della sanita' n. 900.6/IAG 221/4538 del 28 agosto 1990; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990; Considerato, inoltre, che per cio' che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162; Decreta: Articolo unico Le scuole universitarie dirette a fini speciali per tecnici audiometristi e per tecnici audioprotesisti sono ordinate come segue. Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea. Durata del corso: tre anni; due indirizzi: audiometristi, audioprotesisti. Le scuole hanno lo scopo di formare: 1) operatori professionali che su indirizzo dell'otorinolaringoiatra o dell'audiologo siano in grado di svolgere attivita' di collaborazione tecnica per la valutazione delle funzioni uditiva e/o dell'equilibrio e per la identificazione della sede di eventuali danni; 2) operatori professionali che su prescrizione dell'otorinolaringoiatra o dell'audiologo siano in grado di prestare la loro opera nella scelta, adattamento, controllo tecnico ed assistenza alla protesi acustica, nonche' per la utilizzazione dei presidi adatti a proteggere l'udito dal rumore. Operatori che sappiano eseguire prove di audiometria protesica, rilevare l'impronta del condotto uditivo ed addestrare all'uso della protesi. La scuola rilascia il diploma di tecnico audiometrista e il diploma di tecnico di audioprotesista. Ciascun anno di corso prevede almeno ottocento ore comprensive di insegnamento teorico e di tirocinio guidato (tirocinio professionale). Le scuole per tecnici audiometristi si articolano negli indirizzi di: audiometristi-audioprotesisti. In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facolta' di intesa con il consiglio della scuola. L'indirizzo per il diploma di tecnico audioprotesista potra' essere attivato nella misura richiesta dall'assorbimento professionale, solo nelle sedi universitarie che dispongano oltre che della facolta' di medicina e chirurgia anche delle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o di ingegneria, ed offrano la possibilita' di espletare il tirocinio guidato in laboratori universitari ed in servizi pubblici di fonologopedia. Il numero dei posti per l'accesso al diploma di audioprotesista verra' stabilito in 1/3 dei posti complessivi della scuola. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: Insegnamenti comuni ai due indirizzi: fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica; istologia e anatomia; fisiologia umana; fonetica e linguistica. 2 Anno: Insegnamenti comuni ai due indirizzi: elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo; tecniche audiometriche di base e audiometria di massa; tecniche di esplorazione vestibolare; fonometria e prevenzione dei danni da rumore; tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione; nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio; legislazione sanitaria ed etica della professione. 3 Anno: Insegnamenti comuni ai due indirizzi: audiometria protesica; foniatria; psicologia. insegnamenti indirizzo audiometristi: tecniche audiometriche speciali; metodiche elettrofisiologiche; neuropsichiatria infantile. Insegnamenti indirizzo audioprotesisti: strutture delle protesi acustiche; accoppiamento ed installazione delle protesi acustiche; metodiche di misurazione, controllo e collaudo della resa protesica. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno i 2/3 dell'orario previsto. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio secondo l'indirizzo scelto e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Roma, 25 febbraio 1991 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Il Ministro della sanita' DE LORENZO