IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli da 558 a 567 relativi alla scuola di specializzazione in patologia aviare sono soppressi. Dopo l'art. 557, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in patologia aviare che muta denominazione in tecnologia avicola e patologia aviare. Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare Art. 558. - E' istituita la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare presso l'Universita' di Bologna. La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, creando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologia negli allevamenti avicoli. La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia avicola e patologia aviare. Art. 559. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi. Art. 560. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria e la sezione di biochimica veterinaria (dipartimento di biochimica) di Bologna. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 561. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 562. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) tecnologia avicola (biennale) prima parte; 2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili; 3) biochimica e fisiologia; 4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili; 5) patologia generale applicata alla patologia aviare; 6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili; 7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie da batteri e miceti - patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria), ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: 1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli); 2) allevamento e riproduzione dei volatili; 3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli; 4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli; 5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio applicato alla patologia aviare; 6) patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus - profilassi e polizia veterinaria), ed inoltre due corsi opzionali. Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria. I corsi opzionali sono i seguenti: 1) tecnologia degli allevamenti intensivi di avifauna selvatica da reddito (1 anno); 2) igiene delle produzioni avicole in rapporto all'alimentazione (1 anno); 3) patologia dell'avifauna selvatica da reddito (2 anno); 4) tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti avicoli (2 anno). Art. 563. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari. Art. 564. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 22 gennaio 1991 Il rettore: ROVERSI MONACO