IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la modifica di statuto, in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 10 ottobre 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati  nelle  premesse,  e  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 558 a 567 relativi alla scuola di specializzazione
in patologia aviare sono soppressi.
  Dopo  l'art.  557, con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   al  riordinamento  della  scuola  di  specializzazione  in
patologia aviare che  muta  denominazione  in  tecnologia  avicola  e
patologia aviare.
           Scuola di specializzazione in tecnologia avicola
                          e patologia aviare
  Art.   558.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
tecnologia  avicola  e  patologia  aviare  presso  l'Universita'   di
Bologna.
  La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione
dei laureati in medicina veterinaria, creando  tecnici  in  grado  di
assolvere  le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologia
negli allevamenti avicoli.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia avicola e
patologia aviare.
  Art.  559.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti   per   ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di  quaranta
specializzandi.
  Art.  560.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria  e  la
sezione  di  biochimica  veterinaria  (dipartimento di biochimica) di
Bologna.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 561. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea  in  medicina  veterinaria  che
abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 562. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   1) tecnologia avicola (biennale) prima parte;
   2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili;
   3) biochimica e fisiologia;
   4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili;
   5) patologia generale applicata alla patologia aviare;
   6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili;
   7)  patologia aviare (biennale) prima parte (malattie da batteri e
miceti - patologia da carenze e  squilibri  alimentari,  da  alimenti
tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria),
ed inoltre due corsi opzionali.
  2  Anno:
   1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti
dei prodotti avicoli);
   2) allevamento e riproduzione dei volatili;
   3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli;
   4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli;
   5)   microbiologia,   immunologia  e  diagnostica  di  laboratorio
applicato alla patologia aviare;
   6)  patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus -
profilassi e polizia veterinaria), ed inoltre due corsi opzionali.
  Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina
veterinaria.
  I corsi opzionali sono i seguenti:
   1) tecnologia degli allevamenti intensivi di avifauna selvatica da
reddito (1  anno);
   2)  igiene  delle produzioni avicole in rapporto all'alimentazione
(1  anno);
   3) patologia dell'avifauna selvatica da reddito (2  anno);
   4)  tecnologia  applicata  alla  lavorazione  e trasformazione dei
prodotti avicoli (2  anno).
  Art. 563. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta all'esterno  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  564.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 22 gennaio 1991
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO