AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento
dell'ente  "Ferrovie  dello  Stato",  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera  h), della legge 17 maggio 1985, n. 210 (a) , dopo le parole:
"lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti" sono
aggiunte  le  seguenti:  " (( nonche' la progettazione esecutiva e la
costruzione delle linee e delle  infrastrutture  ferroviarie  per  il
sistema  alta  velocita', per le quali il recupero e la remunerazione
del capitale investito avviene attraverso lo  sfruttamento  economico
effettuato  da  parte  della  societa' stessa. Ad essa in nessun caso
possono  partecipare  fornitori  e   costruttori   interessati   alla
realizzazione   degli   investimenti   effettuati   dalla   societa'.
L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e'  riservato  alla
gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' )) ".
((  1-bis. L'ente "Ferrovie dello Stato" non potra' conferire beni ))
(( immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto. ))
((  2 (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
   (a)  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.  210/1985,  recante
istituzione dell'ente "Ferrovie dello  Stato",  come  modificato  dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
   "Art. 2 ( Finalita' ). - 1. L'ente 'Ferrovie dello Stato' provvede
con criteri di economicita'  e  di  efficienza  e  nel  rispetto  dei
principi della normativa comunitaria:
               a)  all'esercizio  delle  linee della rete ferroviaria
          gia' gestite dall'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello
          Stato   nonche'   all'esercizio  delle  linee  che  saranno
          affidate alla gestione statale;
               b)  all'esercizio del servizio traghetto fra terminali
          ferroviari;
               c)   al   potenziamento  ed  all'ammodernamento  degli
          impianti, delle linee e dei mezzi ed  alla  costruzione  di
          nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;
               d) alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica
          nelle  materie  di  cui   alle   lettere   precedenti,   in
          coordinazione  con  gli  enti  ed  i soggetti preposti alla
          ricerca statale;
               e)    alla   promozione   di   attivita'   strumentali
          all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;
               f)  all'integrazione  del  sistema ferroviario con gli
          altri  sistemi  di  trasporto  mediante  l'adozione   delle
          tecniche intermodali;
               g)    all'esercizio    dei   servizi   sostitutivi   o
          integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli
          altri  servizi  gia'  svolti  dall'Azienda  autonoma  delle
          ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;
               h)  a  partecipare,  anche in posizione minoritaria, a
          societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per
          fini   l'acquisizione  e  l'incremento  dei  trasporti  per
          ferrovia,  la  ricerca  applicata  nel  campo  ferroviario,
          l'esercizio   di  attivita'  complementari,  accessorie  1,
          comunque, connesse con quelle ferroviarie,  lo  svolgimento
          di attivita' coordinate in materia di trasporti, nonche' la
          progettazione esecutiva e la alta velocita', per  le  quali
          il  recupero  e  la  remunerazione  del  capitale investito
          avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato  da
          parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono
          partecipare  fornitori  e  costruttori   interessati   alla
          realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'.
          L'esercizio  delle  infrastrutture  cosi'   realizzate   e'
          riservato  alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello
          Stato';
               i)  ad  affidare  a  societa' o enti, cui partecipi ai
          sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese,
          l'esercizio  dei  servizi sostitutivi o integrativi, di cui
          alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori
          di  attivita'  che  non  ritenga  conveniente,  per ragioni
          organizzative,   funzionali    od    economiche,    gestire
          direttamente;
               l)  a  partecipare,  anche in posizione minoritaria, a
          societa' o enti con sede legale all'estero, operanti  anche
          in  altri  Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi
          di   materiale   connesso   all'attivita'   di    trasporto
          ferroviario,  la  consulenza  e  l'assistenza  tecnica,  lo
          studio, la progettazione,  la  costruzione  e  la  gestione
          temporanea   nella   fase   di  avviamento  delle  linee  o
          infrastrutture ferroviarie in territorio estero;
               m)  a  reperire  mezzi  finanziari,  per le necessita'
          dell'impresa,  mediante   la   contrazione   di   mutui   o
          l'assunzione   di  obbligazioni  sul  mercato  nazionale  o
          estero, previa autorizzazione del Ministro  dei  trasporti,
          di  concerto  con  quello  del  tesoro e con garanzia dello
          Stato secondo le disposizioni vigenti".