AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210 (a) , dopo le parole: "lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: " (( nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' )) ". (( 1-bis. L'ente "Ferrovie dello Stato" non potra' conferire beni )) (( immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto. )) (( 2 (Soppresso dalla legge di conversione). )) (a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 210/1985, recante istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato", come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2 ( Finalita' ). - 1. L'ente 'Ferrovie dello Stato' provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria: a) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria gia' gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale; b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari; c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio; d) alle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale; e) alla promozione di attivita' strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario; f) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali; g) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonche' degli altri servizi gia' svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge; h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie 1, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti, nonche' la progettazione esecutiva e la alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato'; i) ad affidare a societa' o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonche' la gestione di particolari settori di attivita' che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente; l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalita' la fornitura a terzi di materiale connesso all'attivita' di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero; m) a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti".