Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate e'
stata dichiarata, ai sensi  dell'art.  4  della  legge  n.  590/1981,
l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi
riportati a fianco di ciascuna provincia:
          Decreto ministeriale n. 91/00332 del 20 marzo 1991
 
                    REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
               (per le provvidenze conseguenti ai danni
     arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali)
   Gorizia: piogge alluvionali dal 27 ottobre 1990 al 2 novembre 1990
nel territorio dei comuni  di  Cormons,  Gorizia,  San  Floriano  del
Collio.
   Udine:  piogge  alluvionali del 27 ottobre 1990 nel territorio dei
comuni di Faedis, Grimacco, Pulfero,  San  Leonardo,  San  Pietro  al
Natisone, Savogna.
          Decreto ministeriale n. 91/00329 del 20 marzo 1991
 
                        REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per  le  provvidenze  conseguenti  ai  danni arrecati alle strutture
aziendali)
   Bologna:  piogge  alluvionali  dal 24 novembre 1990 al 25 novembre
1990 nel territorio dei comuni di Galliera, Malalbergo.
          Decreto ministeriale n. 91/00328 del 20 marzo 1991
 
                           REGIONE TOSCANA
          (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati
   alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali)
   Lucca: piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 al 25 novembre 1990
nel territorio dei comuni di Altopascio,  Bagni  di  Lucca,  Borgo  a
Mozzano, Capannori, Massarosa, Montecarlo, Porcari, Viareggio.
   Pistoia:  piogge alluvionali del 23 novembre 1990, del 24 novembre
1990, del 25 novembre 1990 nel territorio  dei  comuni  di  Buggiano,
Chiesina   Uzzanese,   Lamporecchio,   Larciano,   Massa  e  Cozzile,
Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a  Nievole,  Ponte
Buggianese, Uzzano.
   Le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna  e Toscana ai
sensi dell'art. 70 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616, provederanno alla delimitazione dei territori
danneggiati  ed  alla  specificazione  del  tipo  di  provvidenze  da
applicarsi  previste  dalla  legge  n.  590  del  15  ottobre 1981, e
successive modificazioni ed integrazioni.