IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte formulate dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze in data 4 ottobre 1989 e 30 maggio 1990; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato, come appresso: Art. 1. E' soppresso il numero delle ore ripartite fra aree e insegnamenti delle scuole di specializzazione che interessano la facolta' di medicina e chirurgia, fermo restando il complesso di ottocento ore di didattica teorico-pratica e di tirocinio guidato. E' soppressa la citazione al termine di ogni anno di corso "monte ore elettive: ore quattrocento".