IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2406,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le proposte formulate dalla facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze in data 4 ottobre 1989  e  30
maggio 1990;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato,
come appresso:
                               Art. 1.
  E'  soppresso il numero delle ore ripartite fra aree e insegnamenti
delle scuole di  specializzazione  che  interessano  la  facolta'  di
medicina e chirurgia, fermo restando il complesso di ottocento ore di
didattica teorico-pratica e di tirocinio guidato.
  E'  soppressa  la citazione al termine di ogni anno di corso "monte
ore elettive: ore quattrocento".