IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologie e prodotti fitoiatrici, formulata dal senato accademico nelle sedute del 28 gennaio 1986 e 7 giugno 1988, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' interessata e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 7 febbraio 1990 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 18 ottobre 1990, prot. n. 1055; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 490 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della: Scuola diretta a fini speciali in tecnologie dei prodotti fitoiatrici Art. 491. - E' istituita presso l'Universita' di Ferrara una scuola diretta a fini speciali in "tecnologie dei prodotti fitoiatrici". La scuola ha il compito di preparare personale tecnico con competenze riguardanti: 1) la preparazione di prodotti fitoiatrici; 2) la conoscenza dei rapporti tra prodotti fitoiatrici ed ambiente; 3) il controllo dei residui dei prodotti fitoiatrici nell'ambiente e nelle derrate alimentari; 4) gli aspetti tossicologici dei prodotti fitoiatrici; 5) la legislazione fito-sanitaria. La scuola rilascia il diploma in "tecnologie dei prodotti fitoiatrici". Art. 492. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Il primo anno prevede 250 ore di insegnamento e 80 ore di attivita' pratiche guidate. Il secondo anno prevede 180 ore di insegnamento e 150 ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili, la scuola accetta un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 493. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di farmacia, cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di scienze farmaceutiche. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 494. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: 1) botanica (con esercitazioni); 2) chimica generale ed inorganica; 3) chimica organica; 4) chimica biologica (con esercitazioni); 5) fisiologia generale; 6) chimica prodotti fitoiatrici; 7) analisi chimico tossicologica I (con esercitazioni); 8) tecnologie dei prodotti fitoiatrici I (con esercitazioni). 2 Anno: 1) analisi chimico tossicologica II (con esercitazioni); 2) tecnologie dei prodotti fitoiatrici II (con esercitazioni); 3) ecologia; 4) tecnologia della formulazione (con esercitazioni); 5) legislazione agraria; 6) tossicologia. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 495. - L'attivita' pratica comporta le esercitazioni specifiche considerate dagli insegnamenti. Art. 496. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di attivita' sperimentale ed ha una durata di almeno 50 ore. Art. 497. - La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali ed il tirocinio consistono in un colloquio ed in una prova pratica, se prevista. Art. 498. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta in cui vengono illustrati i risultati del tirocinio pratico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ferrara, 15 dicembre 1990 Il rettore: ROSSI