IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della
scuola diretta a fini speciali in tecnologie e prodotti  fitoiatrici,
formulata  dal senato accademico nelle sedute del 28 gennaio 1986 e 7
giugno 1988,  acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  consiglio  della
facolta' interessata e del consiglio di amministrazione;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del consiglio universitario nazionale
espresso per la suddetta scuola nella seduta del 7  febbraio  1990  e
trasmesso  a questa Universita' con ministeriale del 18 ottobre 1990,
prot. n. 1055;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con
il decreto indicato in premessa,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 490 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli  relativi
all'istituzione della:
                    Scuola diretta a fini speciali
                in tecnologie dei prodotti fitoiatrici
  Art. 491. - E' istituita presso l'Universita' di Ferrara una scuola
diretta a fini speciali in "tecnologie dei prodotti fitoiatrici".
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare  personale  tecnico  con
competenze riguardanti:
   1) la preparazione di prodotti fitoiatrici;
   2)   la  conoscenza  dei  rapporti  tra  prodotti  fitoiatrici  ed
ambiente;
   3) il controllo dei residui dei prodotti fitoiatrici nell'ambiente
e nelle derrate alimentari;
   4) gli aspetti tossicologici dei prodotti fitoiatrici;
   5) la legislazione fito-sanitaria.
  La   scuola   rilascia  il  diploma  in  "tecnologie  dei  prodotti
fitoiatrici".
  Art. 492. - Il corso di studi ha la durata di due anni.
  Il primo anno prevede 250 ore di insegnamento e 80 ore di attivita'
pratiche guidate. Il secondo anno prevede 180 ore di  insegnamento  e
150 ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili, la scuola accetta un numero
massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso
e per un totale di trenta studenti.
  Art.  493. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
farmacia, cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  il  dipartimento  di
scienze farmaceutiche.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 494. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1  Anno:
   1) botanica (con esercitazioni);
   2) chimica generale ed inorganica;
   3) chimica organica;
   4) chimica biologica (con esercitazioni);
   5) fisiologia generale;
   6) chimica prodotti fitoiatrici;
   7) analisi chimico tossicologica I (con esercitazioni);
   8) tecnologie dei prodotti fitoiatrici I (con esercitazioni).
2  Anno:
   1) analisi chimico tossicologica II (con esercitazioni);
   2) tecnologie dei prodotti fitoiatrici II (con esercitazioni);
   3) ecologia;
   4) tecnologia della formulazione (con esercitazioni);
   5) legislazione agraria;
   6) tossicologia.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.   495.   -   L'attivita'  pratica  comporta  le  esercitazioni
specifiche considerate dagli insegnamenti.
  Art.  496.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un  periodo
di attivita' sperimentale ed ha una durata di almeno 50 ore.
  Art.  497.  -  La  frequenza  ai  corsi  ed al tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali ed  il  tirocinio  consistono  in  un
colloquio ed in una prova pratica, se prevista.
  Art.  498.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione di una
dissertazione scritta in  cui  vengono  illustrati  i  risultati  del
tirocinio pratico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ferrara, 15 dicembre 1990
                                                    Il rettore: ROSSI