LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987 con il quale la
Cassa conguaglio settore elettrico e' stata incaricata di  effettuare
l'istruttoria   relativa   alla   determinazione  delle  integrazioni
tariffarie spettanti alle imprese elettriche  minori  non  trasferite
all'Enel;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 12 del 28 marzo 1990, con il quale
sono state fissate le aliquote definitive per gli anni 1985,  1986  e
1987 e quelle d'acconto, salvo conguaglio, per il 1988;
  Vista la nota del 13 febbraio 1991 con la quale la Cassa conguaglio
settore elettrico comunica l'incidenza percentuale degli aumenti  dei
prezzi  dei  prodotti  petroliferi  utilizzati  per  la produzione di
energia  elettrica  sulle   integrazioni   di   acconto   corrisposte
attualmente alle imprese elettriche minori;
   D'intesa  con  il  Ministero  del  tesoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo 26 gennaio 1948, n. 48;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Le   aliquote   d'acconto   attualmente  corrisposte  alle  imprese
elettriche minori che producono  parzialmente  o  totalmente  energia
elettrica con prodotti petroliferi sono aumentate del 7,5%.
   Roma, 21 marzo 1991
                  Il Ministro dell'industria, del commercio
                 e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                BATTAGLIA