IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599, 31 marzo 1971, n. 201 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente; Vista la delibera della giunta comunale di Ischia in data 13 novembre 1990, n. 1234; Vista la delibera della giunta municipale di Forio in data 31 gennaio 1991, n. 13; Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 5 febbraio 1991, n. 9; Vista la delibera del consiglio comunale di Barano in data 1 marzo 1991, n. 44; Vista la delibera della giunta municipale di Casamicciola in data 18 gennaio 1991, n. 17; Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 5 febbraio 1991, n. 12; Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola in data 20 febbraio 1991, n. 529; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 12 marzo 1991, n. 13292, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 30 marzo 1991 al 30 settembre 1991 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.