IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare nei mesi di piu' inteso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole; Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data 8 febbraio 1991, n. 36; Vista la delibera dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli), in data 15 marzo 1991, n. 872; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 16 marzo 1991, n. 13292/Gab.; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 30 marzo 1991 al 30 settembre 1991 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola.