IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla
circolazione  stradale  nelle  piccole  isole,  che  attribuisce   al
Ministro  dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e
dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali  interessate  e
la  locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta'
di  vietare  nei  mesi  di  piu'  inteso  movimento  turistico,   che
autoveicoli   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della
popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;
  Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data
8 febbraio 1991, n. 36;
  Vista  la  delibera  dell'azienda  di  cura,  soggiorno  e  turismo
dell'isola di Procida (Napoli), in data 15 marzo 1991, n. 872;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 16 marzo 1991, n.
13292/Gab.;
  Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per
le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  30  marzo 1991 al 30 settembre 1991 e' vietato l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Procida  (Napoli)  degli   autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente nell'isola.