IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Vista la legge 10  maggio  1983,  n.  212,  sul  reclutamento,  gli
organici  e  l'avanzamento  dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
  Visto l'art. 119 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio  1964,  n.  237,  sulla leva ed il reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1957,   n.   1248,   e   successive
modificazioni,   concernente   aumento   della  misura  dei  soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati   o
trattenuti alle armi;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  corso  dell'anno 1991 possono essere richiamati alle armi, per
aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti agli  obblighi
militari:
   millecentocinquantacinque  ufficiali,  ottocento  sottufficiali  e
cinquemilacento militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e
dei Corpi dell'Esercito;
   centoquarantaquattro  ufficiali  e  novantasei  sottufficiali   in
congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;
   trenta  ufficiali  e trenta sottufficiali in congedo illimitato di
tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.