IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia in danno ambientale;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 2,  della  predetta  legge  n.
349/1986,  per  il  quale  e'  compito  del  Ministero  dell'ambiente
assicurare in un quadro organico la promozione, la  conservazione  ed
il  recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli interessi
fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione  del   patrimonio   naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
  Visti  in  particolare,  i  commi  2 e 3 dell'art. 5 della medesima
legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita  le
competenze  in  materia di parchi nazionali e di individuazione delle
zone  di  importanza  naturalistica   nazionale   ed   internazionale
promuovendo in esse la costituziione di parchi e riserve naturali, ed
impartisce  agli  organismi  di gestione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali statali le direttive  necessarie  al  raggiungimento
degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica,
verificandone l'osservanza;
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988);
  Visto  in  particolare,  l'art.  18, primo comma, lettera c), della
legge  da  ultimo  citata,  il   quale   prevede   che,   in   attesa
dell'approvazione  della  legge  quadro  sui  parchi  nazionali  e le
riserve  naturali  sono   da   prevedere   interventi   urgenti   per
l'istituzione,  con  le  procedure  di  cui  all'art. 5 della legge 8
luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti
bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la  regione  Sardegna,
del parco marino del golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni
interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;
  Vista  la  delibera  del C.I.P.E. in data 5 agosto 1988, recante il
programma annuale 1988 di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia
ambientale;
  Vista  in particolare, la sezione III dell'appendice A della stessa
delibera, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c), della  legge
11  marzo  1988,  n.  67,  nella quale sono disposti i cirteri per la
istituzione di commissioni paritetiche per le attivita'  preparatorie
di istituzione di nuovi parchi;
  Visto  il  proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei  conti  il
10  aprile  1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 123, con il quale
e' stata istituita la commissione per il parco del Pollino;
  Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il  Ministro  del
tesoro  in data 15 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 10
agosto 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 396, con il  quale  e'
stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;
  Visti gli atti della commissione;
  Preso   atto   che,  circa  la  proposta  avanzata  da  piu'  parti
nell'ambito della commissione di ampliare e diverse altre  zone  zone
di  importanza  naturalistica  la  parte  di  parco  individuata  nel
versante Lucano, la  regione  ha  fatto  presente  la  necessita'  di
approfondire ulteriormente tali proposte;
  Preso  atto  dei  contenuti  del documento redatto in data 29 marzo
1990 e relativo alle proposte tecniche elaborate dalla commissione al
termine della prima fase dei lavori di cui al punto 3) della  sezione
III dell'appendice A della delibera C.I.P.E. sopramenzionata, nonche'
dei  relativi allegati cartografici prodotti dalle regioni Basilicata
e Calabria;
  Ritenuto di poterne condividere in via di  massima  le  indicazioni
emerse  circa  la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le
misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del pi-
ano del parco;
  Ritenuto altresi', di poter considerare  conclusi  i  lavori  della
prima  fase  della  commissione  paritetica  e  di  dover quindi dare
tempestiva attuazione alla  procedura  conseguente,  provvedendo  con
proprio  decreto  a  determinare  sia  la  perimetrazione provvisoria
dell'area  del  parco  sia  le   relative   misure   provvisorie   di
salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;
  Considerato  che la commissione potra' pronunciarsi anche nel corso
della  seconda  fase  dei  lavori  nel  merito  di  assestamenti  del
perimetro esterno e delle articolazioni interne dell'area del parco;
  Viste  le richieste pervenute da diversi enti locali ricompresi nel
versante calabrese da alcuni  membri  della  commissione  paritetica,
nonche' quelle avanzate da associazioni di protezione ambientale;
  Vista la richiesta della regione Basilicata di estendere il confine
del  parco  ad  altri comuni della comunita' montana del Pollino e al
comune di Latronico;
  Viste le conclusioni della riunione tenutasi il giorno 19  dicembre
1990 tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle regioni
Basilicata  e  Calabria,  ed  in  particolare preso atto dell'impegno
della regione Calabria di rispettare i termini previsti per i  propri
pareri di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Considerato  che  sono  in  corso  di  affidamento gli studi per la
redazione del piano del parco previsti dalla delibera C.I.P.E. del  5
agosto 1988;
  Visto il decreto 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti
il  16  ottobre  1989,  con  il quale il sottosegretario di Stato on.
Piero Mario Angelini sono stati delegati agli affari  concernenti  la
conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  E'  individuata  l'area del Parco nazionale del Pollino al fine
di:
    a) garantire la tutela di un complesso di  valori  naturalistici,
storici, paesaggistici e ambientali, la conservazione dei valori bio-
genetici  della  flora  e  della  fauna nonche' degli attuali aspetti
geomorfologici;
    b) favorire il ripristino delle attivita' agro-silvo-pastorali  e
promuovere  nuove  iniziative  nel settore purche' compatibili con le
finalita' di tutela e  salvaguardia  degli  aspetti  paesaggistici  e
delle tipologie in uso;
    c)  creare  migliori  condizioni di vita per le popolazioni delle
zone interessate, anche attraverso la  valorizzazione  dei  caratteri
originari  delle  culture, delle etnie e delle lingue locali, nonche'
la promozione di iniziative produttive compatibili con  le  finalita'
del parco;
    d)  promuovere  la ricerca scientifica e l'educazione ambientale,
utili al raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati.