IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia in danno ambientale; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visti in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituziione di parchi e riserve naturali, ed impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, il quale prevede che, in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali sono da prevedere interventi urgenti per l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; Vista la delibera del C.I.P.E. in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A della stessa delibera, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella quale sono disposti i cirteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 123, con il quale e' stata istituita la commissione per il parco del Pollino; Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 396, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede; Visti gli atti della commissione; Preso atto che, circa la proposta avanzata da piu' parti nell'ambito della commissione di ampliare e diverse altre zone zone di importanza naturalistica la parte di parco individuata nel versante Lucano, la regione ha fatto presente la necessita' di approfondire ulteriormente tali proposte; Preso atto dei contenuti del documento redatto in data 29 marzo 1990 e relativo alle proposte tecniche elaborate dalla commissione al termine della prima fase dei lavori di cui al punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera C.I.P.E. sopramenzionata, nonche' dei relativi allegati cartografici prodotti dalle regioni Basilicata e Calabria; Ritenuto di poterne condividere in via di massima le indicazioni emerse circa la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del pi- ano del parco; Ritenuto altresi', di poter considerare conclusi i lavori della prima fase della commissione paritetica e di dover quindi dare tempestiva attuazione alla procedura conseguente, provvedendo con proprio decreto a determinare sia la perimetrazione provvisoria dell'area del parco sia le relative misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; Considerato che la commissione potra' pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne dell'area del parco; Viste le richieste pervenute da diversi enti locali ricompresi nel versante calabrese da alcuni membri della commissione paritetica, nonche' quelle avanzate da associazioni di protezione ambientale; Vista la richiesta della regione Basilicata di estendere il confine del parco ad altri comuni della comunita' montana del Pollino e al comune di Latronico; Viste le conclusioni della riunione tenutasi il giorno 19 dicembre 1990 tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle regioni Basilicata e Calabria, ed in particolare preso atto dell'impegno della regione Calabria di rispettare i termini previsti per i propri pareri di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431; Considerato che sono in corso di affidamento gli studi per la redazione del piano del parco previsti dalla delibera C.I.P.E. del 5 agosto 1988; Visto il decreto 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, con il quale il sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati agli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' individuata l'area del Parco nazionale del Pollino al fine di: a) garantire la tutela di un complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali, la conservazione dei valori bio- genetici della flora e della fauna nonche' degli attuali aspetti geomorfologici; b) favorire il ripristino delle attivita' agro-silvo-pastorali e promuovere nuove iniziative nel settore purche' compatibili con le finalita' di tutela e salvaguardia degli aspetti paesaggistici e delle tipologie in uso; c) creare migliori condizioni di vita per le popolazioni delle zone interessate, anche attraverso la valorizzazione dei caratteri originari delle culture, delle etnie e delle lingue locali, nonche' la promozione di iniziative produttive compatibili con le finalita' del parco; d) promuovere la ricerca scientifica e l'educazione ambientale, utili al raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati.