LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 12/1987 del 26 marzo 1987; Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato; Visti i provvedimenti numeri 29 e 30/1990 del 2 ottobre 1990; Visto il comma 5 dell'art. 5, capo II, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi dei farmaci a basso costo nonche' di quei prodotti il cui prezzo e' stato bloccato dal citato provvedimento n. 30/1990; Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 20 marzo 1991; Considerata l'urgenza; Delibera: A) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i prezzi di vendita al pubblico delle specialita' medicinali risultanti dall'etichetta, di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialita' medicinali comprese nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso per ciascuna specialita'. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA. B) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita', evitando ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 10/1991» da sovrapporre alla fustella o etichetta originali con un inchiostro che comunque non pregiudichi la lettura ottica del codice a barre e di quello in OCR/a e che consenta quindi di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. C) Il bollino in questione, una volta applicato, non dovra' essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali. D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialita' medicinali di cui all'allegato A sono confermati nelle seguenti misure: grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA; farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA. Roma, 21 marzo 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA