LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 
 
   Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19  ottobre  1944,  n.
347 e 23 aprile 1946, n. 363; 
   Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio  dello  Stato  22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni; 
   Visto il provvedimento C.I.P. n. 12/1987 del 26 marzo 1987; 
   Visto l'esito dell'esame delle istanze  presentate  dalle  aziende
interessate avverso il provvedimento sopra richiamato; 
   Visti i provvedimenti numeri 29 e 30/1990 del 2 ottobre 1990; 
   Visto il comma 5 dell'art. 5, capo II,  della  legge  29  dicembre
1990, n. 407; 
   Ritenuto necessario procedere  all'aggiornamento  dei  prezzi  dei
farmaci a basso costo nonche' di quei prodotti il cui prezzo e' stato
bloccato dal citato provvedimento n. 30/1990; 
   Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti  farmaceutici
del C.I.P. in data 20 marzo 1991; Considerata l'urgenza; 
 
                              Delibera: 
 
   A) A decorrere dal giorno successivo a quello della  pubblicazione
del presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  i  prezzi  di
vendita  al  pubblico   delle   specialita'   medicinali   risultanti
dall'etichetta, di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, sono  sostituiti  per  le  specialita'  medicinali  comprese
nell'allegato  A,  con  quelli  indicati  nell'allegato  stesso   per
ciascuna  specialita'.  Tali  prezzi  fissi  ed  unici  su  tutto  il
territorio nazionale sono comprensivi di IVA. 
   B) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il  ritiro  ed
il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali,
i grossisti  ed  i  farmacisti  e  ritenuta  l'esigenza  assoluta  di
assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di  continuita',
evitando ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i
produttori, i grossisti e i farmacisti stessi  aggiornano  il  prezzo
delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o  l'adozione  di
un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo  di  vendita  al
pubblico  stabilito  dal  presente  provvedimento   e   la   seguente
indicazione «C.I.P.  n.  10/1991»  da  sovrapporre  alla  fustella  o
etichetta originali con un inchiostro che comunque non pregiudichi la
lettura ottica del codice a barre e di quello in OCR/a e che consenta
quindi di identificare  chiaramente  questi  ultimi  con  particolare
riguardo al nome del prodotto. 
   C) Il bollino in questione, una volta applicato, non dovra' essere
asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali. 
   D) I margini  di  distribuzione  da  applicare  sui  prezzi  delle
specialita' medicinali di cui all'allegato A  sono  confermati  nelle
seguenti misure: 
   grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA; 
   farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA. 
 
   Roma, 21 marzo 1991 
                          Il Ministro dell'industria, del commercio   
                         e dell'artigianato - Presidente della giunta 
                                          BATTAGLIA