IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1 gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano saranno effettuate con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978; Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)"; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, che determina la quota del Fondo sanitario nazionale 1991 in lire 72.791 miliardi per la parte corrente e in lire 1.500 miliardi per la parte in conto capitale; Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990; Visto l'art. 20 del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990; Considerato che l'ammontare complessivo del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, e' comprensivo della quota per il finanziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (ex lege n. 162/1990), nonche' delle indennita' ai tecnici di radiologia (ex lege n. 460/1988); Tenuto conto che la predetta disponibilita' di lire 72.791 miliardi e' incrementata della quota prevista dal decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito con legge 12 gennaio 1991, n. 4, relativa al finanziamento degli oneri contrattuali del personale dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, pari a lire 5.959 miliardi; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative ai comportamenti amministrativi che le amministrazioni interessate dovranno seguire nel corso del primo semestre dell'anno; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 27 febbraio 1991; Ritenuto di condividere la proposta del Ministro della sanita' di procedere in via provvisoria al riparto del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, sulla base dei criteri e parametri adottati nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1990, al fine di assicurare alle regioni regolari flussi finanziari in attesa di una piu' approfondita valutazione dei problemi legati ad una equilibrata distribuzione delle risorse, anche in vista dell'approvazione del disegno di legge di riordinamento del Servizio sanitario nazionale; Tenuto conto che il Ministro della sanita', in sede di proposta di ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1991, si e' riservato di presentare al CIPE un successivo piano di riparto per la residua somma di 1.564,300 miliardi di lire per la parte corrente e di lire 232 miliardi per la parte in conto capitale; Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche per il 1991 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente; Ritenuto, altresi', che anche per l'anno 1991 la quota del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, debba essere destinata alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza, nonche' per acquisti di apparecchiature, considerato che gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patri monio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Considerato che la conferenza Stato-regioni ha espresso il parere di competenza in data 21 febbraio 1991; Delibera: 1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, pari a lire 78.750 miliardi e' accantonata la somma di lire 1.564,300 miliardi in attesa di successive proposte di riparto da parte del Ministro della sanita'. E' assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1991, la somma di lire 125 miliardi (di cui 2 miliardi da utilizzare per l'informatizzazione dell'ente ed il collegamento telematico e radiofonico con il Servizio sanitario nazionale) a valere sulla quota di parte corrente 1991 del Fondo sanitario nazionale. La somma di lire 77.060,700 miliardi e' ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nell'allegata tabella A che fa parte integrante della presente deliberazione. 2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte in conto capitale, pari a lire 1.500 miliardi e' accantonata, in attesa di puntuali indicazioni da parte del Ministro della sanita', la somma di lire 232 miliardi. E' assegnata alle regioni interessate la somma di L. 1.268.000.000.000 per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica. Detto importo e' ripartito come da allegata tabella B, che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 12 marzo 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO