IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto il primo  comma  dell'art.  6  del  citato  decreto-legge  30
dicembre  1979,  n.  663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.
33, che prevede che dal 1› gennaio 1980 le  assegnazioni  trimestrali
di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
saranno  effettuate  con  le  modalita'  previste  dal  secondo comma
dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;
  Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che
stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo
sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste  dall'art.  19,
comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Vista   la   legge   29  dicembre  1990,  n.  405,  concernente  le
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1991)";
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1991  e  bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993, che  determina  la  quota  del
Fondo  sanitario  nazionale 1991 in lire 72.791 miliardi per la parte
corrente e in lire 1.500 miliardi per la parte in conto capitale;
  Visto l'art.  19  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38, concernente la
riduzione del Fondo sanitario nazionale  per  le  regioni  a  statuto
speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;
  Visto  l'art.  20  del  predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, che prevede l'esclusione delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle  province  autonome  dalla  ripartizione  del  Fondo  sanitario
nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;
 Considerato  che  l'ammontare  complessivo   del   Fondo   sanitario
nazionale  1991  -  parte corrente, e' comprensivo della quota per il
finanziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (ex  lege
n.  162/1990),  nonche' delle indennita' ai tecnici di radiologia (ex
lege n. 460/1988);
  Tenuto conto che la predetta disponibilita' di lire 72.791 miliardi
e' incrementata della quota prevista dal  decreto-legge  13  novembre
1990, n. 326, convertito con legge 12 gennaio 1991, n. 4, relativa al
finanziamento degli oneri contrattuali del personale dipendente dagli
enti del Servizio sanitario nazionale, pari a lire 5.959 miliardi;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
gennaio  1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli
enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare  le
disposizioni   relative   ai   comportamenti  amministrativi  che  le
amministrazioni interessate dovranno  seguire  nel  corso  del  primo
semestre dell'anno;
  Vista  la  proposta  del Ministro della sanita' in data 27 febbraio
1991;
  Ritenuto  di  condividere la proposta del Ministro della sanita' di
procedere in via provvisoria al riparto del Fondo sanitario nazionale
1991 - parte corrente, sulla base dei criteri  e  parametri  adottati
nella  ripartizione  del  Fondo  sanitario nazionale 1990, al fine di
assicurare alle regioni regolari flussi finanziari in attesa  di  una
piu'  approfondita valutazione dei problemi legati ad una equilibrata
distribuzione delle risorse, anche  in  vista  dell'approvazione  del
disegno di legge di riordinamento del Servizio sanitario nazionale;
  Tenuto  conto che il Ministro della sanita', in sede di proposta di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1991, si e'  riservato  di
presentare  al  CIPE  un  successivo  piano di riparto per la residua
somma di 1.564,300 miliardi di lire per la parte corrente e  di  lire
232 miliardi per la parte in conto capitale;
  Considerato  che,  in  attesa  del  decreto di scorporo della Croce
rossa  italiana  dai  servizi  di   assistenza   sanitaria,   occorre
provvedere  anche  per il 1991 all'assegnazione di una quota di parte
corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente;
  Ritenuto, altresi', che anche per l'anno 1991 la  quota  del  Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale, debba essere destinata
alle   opere  di  manutenzione  straordinaria  ed  adeguamento  delle
strutture sanitarie alle norme di sicurezza, nonche' per acquisti  di
apparecchiature,   considerato  che  gli  interventi  in  materia  di
ristrutturazione edilizia  e  ammodernamento  tecnologico  del  patri
monio  sanitario  pubblico  dovranno  essere realizzati sulla base di
programmi pluriennali, secondo quanto  disposto  dall'art.  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Considerato  che  la conferenza Stato-regioni ha espresso il parere
di competenza in data 21 febbraio 1991;
                              Delibera:
  1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale  1991  -  parte
corrente, pari a lire 78.750 miliardi e' accantonata la somma di lire
1.564,300  miliardi  in  attesa  di successive proposte di riparto da
parte del Ministro della sanita'.
  E' assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1991,  la  somma
di   lire   125  miliardi  (di  cui  2  miliardi  da  utilizzare  per
l'informatizzazione  dell'ente  ed  il  collegamento   telematico   e
radiofonico con il Servizio sanitario nazionale) a valere sulla quota
di parte corrente 1991 del Fondo sanitario nazionale.
  La somma di lire 77.060,700 miliardi e' ripartita, tra le regioni e
province  autonome di Trento e di Bolzano come indicato nell'allegata
tabella A che fa parte integrante della presente deliberazione.
  2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte in
conto capitale, pari a lire 1.500 miliardi e' accantonata, in  attesa
di puntuali indicazioni da parte del Ministro della sanita', la somma
di lire 232 miliardi.
  E'   assegnata   alle   regioni   interessate   la   somma   di  L.
1.268.000.000.000 per le esigenze di manutenzione straordinaria e  di
contrasto  all'obsolescenza  tecnologica.  Detto importo e' ripartito
come da allegata tabella B, che fa parte  integrante  della  presente
deliberazione.
   Roma, 12 marzo 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO