IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive  modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio  della  facolta'  di medicina e
chirurgia in data 17 luglio 1989, del consiglio di amministrazione in
data 26 settembre 1989 e del senato accademico  in  data  26  ottobre
1989, con le quali e' stata proposta la modifica dell'art. 205, primo
comma,   dell'ordinamento   della   scuola   di  specializzazione  in
dermatologia e venereologia, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
124 del 30 maggio 1989;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 13 giugno 1990;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
            5) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA
                           E VENEREOLOGIA
  L'art. 205, primo comma, viene integrato come segue: "Sono  ammessi
alle  prove  per  ottenere  l'iscrizione  i  laureati  in  medicina e
chirurgia e, per gli indirizzi di  dermatologia  cosmetologica  e  di
dermatologia  tropicale, i laureati in medicina e chirurgia che siano
specialisti in dermatologia e venereologia a corso quadriennale".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 26 ottobre 1990
                                                           Il rettore