IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale n. 733 del 14 luglio 1988; Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 novembre 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in biochimica marina: Scuola di specializzazione in "biochimica marina" Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in biochimica marina presso l'Universita' degli studi di Bari. La scuola ha lo scopo di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attivita' di biochimico nel campo dell'ecologia marina, della produttivita', del controllo igienico- sanitario, di qualita' e delle utilizzazioni industriali delle risorse biologiche marine. La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica marina. Art. 2. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi. Art. 3. - Ai sensi della normativa generale, concorrono le facolta' di medicina veterinaria, di giurisprudenza, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di agraria, di farmacia e il dipartimento di geografia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in chimica, in chimica industriale, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in scienze agrarie, in scienza delle produzioni animali, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: oceanografia fisica e chimica; biologia marina; biochimica dei vegetali acquatici; biochimica degli animali acquatici; biochimica analitica; metodi analitici per il controllo delle acque di mare, ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: chimica fisiologica degli animali acquatici; biochimica dei prodotti della pesca; microbiologia marina; prodotti biologicamente attivi da organismi marini; diritto del mare in rapporto alle risorse marine, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionali saranno definiti dai competenti organi accademici, in base ad esigenze e a peculiarita' specifiche. Art. 6. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o ex- tra universitari. Art. 7. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 8. - La frequenza alle lezioni necessaria per sostenere l'esame alla fine di ogni anno deve essere almeno il 70%. L'attivita' pratica e' rappresentata dalla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento e per la tesi sperimentale della durata di sei mesi da svolgersi presso gli isitituti o dipartimenti per i quali hanno optato i docenti dei singoli insegnamenti. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 4 febbraio 1991 Il rettore