AVVERTENZA:
             Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero di grazia e  giustizia  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,
          nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al
          solo  fine  di facilitare la lettura sia delle disposizioni
          del decreto-legge, integrate  con  le  modifiche  apportate
          dalla  legge  di  conversione, che di quelle richiamate nel
          decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
             Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono
          stampate con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma  del'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n.  199,
28  settembre  1990, n. 268, e 1› dicembre 1990, n. 355". I DD.LL. n.
199/1990, n. 268/1990 e n. 355/1990, di contenuto pressoche' analogo,
non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 223 del
24 settembre 1990, n. 268 del 16 novembre 1990 e n. 26 del 31 gennaio
1991).
                               Art. 1.
  1. I comitati di gestione delle unita'  sanitarie  locali,  nonche'
gli  organi  collegiali  di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4 (a),
restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni  previste
dalla   legge   vigente   ((  fino  alla  nomina  dell'amministratore
straordinario di cui al comma 7 )).
  2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera  a),
della  legge 15 gennaio 1986, n. 4 (a), i piani di attuazione del pi-
ano sanitario regionale  e  la  localizzazione  di  nuovi  presidi  e
servizi    autorizzati    sono    adottati   ((   dall'amministratore
straordinario )) e trasmessi al comitato di garanti di cui  al  comma
3,  che  esprime  le  proprie  osservazioni  obbligatoriamente  entro
quindici  giorni  dalla  trasmissione.  Alla  scadenza  del  suddetto
termine  sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  al
controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo.
  3.  In  attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre (( il 30 giugno 1992, )) viene istituito per  ogni
unita'  sanitaria  locale o unita' socio-sanitaria locale un comitato
di garanti composto  da  un  numero  di  membri  pari  a  quello  dei
componenti  dei  disciolti comitati di gestione delle relative unita'
sanitarie  locali e delle unita' socio-sanitarie locali. Nelle unita'
sanitarie locali e nelle unita' socio-sanitarie locali il cui  ambito
territoriale  coincide con quello della comunita' montana le funzioni
del comitato di garanti sono  svolte  dalla  giunta  della  comunita'
montana; dove coincide o e' parte di un comune singolo (( il comitato
di  garanti  e'  eletto  dal consiglio comunale; )) dove coincide con
l'ambito di piu' comuni il comitato di garanti e' eletto  secondo  le
norme  regionali  vigenti  per  le elezioni degli organi delle unita'
sanitarie  locali  e  delle   unita'   socio-sanitarie   locali.   In
quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto
limitato  a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento
per difetto della frazione di  numero.  Non  possono  far  parte  dei
comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle
regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali.
  4.  I comitati di garanti sono nominati entro il (( 15 maggio 1991.
)) In caso di mancata  nomina  le  regioni  o  le  province  autonome
designano  commissari  ((  ad  acta  )) per lo svolgimento di singole
attivita' concernenti le funzioni dei comitati di garanti.  Nei  casi
di  violazione  di  legge  le regioni e le province autonome nominano
commissari per il compimento di singoli atti.
  5. (( Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il  presidente
e formula le linee di indirizzo per l'ipostazione programmatica delle
attivita';  esamina  e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento,
il bilancio di previsione, le  variazioni  di  bilancio  e  il  conto
consuntivo  che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono
rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che  li
approva  comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a
verifiche generali sull'andamento  dell'attivita'  complessiva  della
unita'  sanitaria locale o della unita' socio-sanitaria locale. )) Il
comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli  enti
locali di riferimento territoriale sull'attivita' svolta dalla unita'
sanitaria locale o dalla unita' socio-sanitaria locale.
  6.  Per  le  attivita' di natura socio-assistenziale, delegate alla
unita' sanitaria locale o alla unita'  socio-sanitaria  locale  degli
enti  locali  e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni
possono  confermare  la  delega,  che  viene  esercitata  tramite  ((
l'amministratore  straordinario,  ))  ovvero  revocarla  e riassumere
direttamente la gestione  delle  funzioni,  ovvero  conformarsi  alla
normativa regionale vigente.
((  7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti  i  poteri  di  gestione,
compresa   la   rappresentanza   legale,   sono   esercitati   da  un
amministratore straordinario, nominato dal  presidente  della  giunta
della  regione  o  della  provincia  autonoma con proprio decreto, su
conforme deliberazione  della  rispettiva  giunta.  A  tal  fine,  il
presidente  della  giunta  della  regione  o della provincia autonoma
provvede mediante avviso pubblico  a  formare  l'elenco  regionale  o
provinciale  degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario
delle unita' sanitarie locali e a nominare una commissione  regionale
o   provinciale  di  esperti  estranei  alla  stessa  amministrazione
regionale  o  provinciale  per  la  verifica  dei   requisiti   degli
aspiranti.   Sono  iscritte  nell'elenco  esclusivamente  persone  in
possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti
attestanti qualificate attivita' professionali di direzione tecnica o
amministrativa  di  enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o
private  di  media  o  grande  dimensione,  con   esperienza   almeno
quinquennale.  L'elenco  e'  costituito  da  un numero di persone non
inferiore al triplo delle unita'  sanitarie  locali  o  delle  unita'
socio-sanitarie   locali   esistenti   nel   territorio  regionale  o
provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco e'  costituito  da
almeno  nove  persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione
dell'elenco provvede, nei cinque giorni  successivi,  il  commissario
del  Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei
consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e  nel
Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso
di  scioglimento  anticipato  dei  medesimi  consigli e assemblee, le
cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni  esercitate
siano   cessate  entro  i  sette  giorni  successivi  alla  data  del
provvedimento di scioglimento. ))  La  carica  ((  di  amministratore
straordinario  ))  e'  incompatibile  con  quella  di  componente dei
consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano,  di  consigliere  provinciale,  di  sindaco,  di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di  comunita'
montana. Le funzioni  ((  di  amministratore  straordinario  ))  sono
incompatibili  per  soggetti  che  abbiano  rapporti, anche in regime
convenzionale, con l'unita' sanitaria locale o rapporti  economici  o
consulenze  con  strutture  che svolgono attivita' concorrenziali con
l'unita'  sanitaria  locale  medesima.  I  requisiti  devono   essere
documentati  da appositi (( curricula )) che devono essere depositati
cinque giorni prima della nomina presso la presidenza  del  consiglio
regionale  o  dei  consigli  provinciali  di  Trento  e  di Bolzano e
pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti  regionali  o
provinciali.  (( L'incarico di amministratore straordinario )) non e'
valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione  e  di
amministrazione delle unita' sanitarie locali.
((  8. Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno
1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato  di
garanti,   che  all'uopo  propone  almeno  una  terna  di  nominativi
individuati nell'elenco  di  cui  al  comma  7.  Nel  caso  che,  per
indisponibilita' dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi
oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore
straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti,
la  giunta  della  regione  o  della  provincia  autonoma delibera la
nomina,  con  provvedimento  motivato,  scegliendo  nell'ambito   del
predetto  elenco.  Qualora  il  comitato di garanti non provveda alla
proposta  entro  il  termine  suindicato,  alla  nomina  si  provvede
prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al
comma  7.  In  caso  di mancata nomina da parte delle regioni o delle
province  autonome,  entro  il  termine   suindicato,   provvede   il
commissario  del Governo. )) Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o
la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in  caso  di
violazione   di   leggi   o  di  principi  di  buon  andamento  e  di
imparzialita' dell'amministrazione, il presidente della giunta  della
regione  o  della  provincia  autonoma,  su  conforme  delibera della
rispettiva  giunta,  provvede  alla  revoca   ed   alla   conseguente
sostituzione  ((  dell'amministratore  straordinario.  ))  In caso di
inerzia  da  parte  delle  regioni  o delle province autonome, previo
invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in
via sostitutiva il Ministro della sanita'.
  9. (( L'amministratore  straordinario  ))  delle  unita'  sanitarie
locali  e  delle  unita'  socio-sanitarie locali e' coadiuvato, nello
svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e
dal coordinatore  sanitario  e,  ove  esiste,  dal  coordinatore  dei
servizi  sociali,  che  esprimono  parere  obbligatorio sugli atti di
competenza (( dell'amministratore  straordinario.  ))  Le  presidenze
delle  commissioni  di  concorso  e delle commissioni per gli appalti
sono, di norma, attribuite  ai  dirigenti  responsabili  di  servizio
delle  unita'  sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali
secondo le rispettive competenze.
  10. Gli atti (( dell'amministratore straordinario )) sono  inviati,
entro  dieci  giorni  dall'adozione,  per  conoscenza al collegio dei
revisori dei conti.
  11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o ((
amministratori straordinari )) delle unita' sanitarie locali e  delle
unita' socio-sanitarie locali:
    a)  coloro  che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero  a  pena  detentiva  non  inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo  quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
    b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale  per  delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
    c)  coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo, ad una misura di prevenzione,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione  prevista  dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327 (b) , e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (c);
    d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
 12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari  a
due  terzi  di  quello  gia' percepito dai componenti del comitato di
gestione  della  stessa  unita'  sanitaria  locale  o  unita'  socio-
sanitaria  locale.  ((  All'amministratore straordinario )) spetta un
compenso in misura fino a cinque  volte  quello  gia'  percepito  dal
presidente   del   comitato  di  gestione,  commisurato  all'ampiezza
dell'unita' sanitaria locale o  dell'unita'  socio-sanitaria  locale,
cui  provvedere  nell'ambito  del  bilancio dell'unita' stessa. Per i
pubblici dipendenti, nei cui confronti la  misura  del  compenso  non
puo'  essere  comunque  inferiore al trattamento economico globale in
godimento,  comprensivo  delle   indennita'   aventi   carattere   di
generalita',  connesse,  alle  funzioni della qualifica rivestita, la
nomina  ((  ad   amministratore   straordinario   ))   determina   il
collocamento   in   aspettativa  senza  assegni  utile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio.
  13. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  estendono  agli
ospedali  classificati  multizonali,  con  provvedimenti  legislativi
regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (d), e gia' (( con consiglio di amministrazione autonomo ))  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
___________________
             (a)  La  legge n. 4/1986 reca: "Disposizioni transitorie
          nell'attesa  della  riforma  istituzionale   delle   unita'
          sanitarie  locali".  Si  trascrive  il  testo  del relativo
          articolo unico, comma 1:
             "1. In attesa della riforma istituzionale  delle  unita'
          sanitarie  locali,  gli  organi  delle stesse, previsti dal
          secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della  legge  23
          dicembre   1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, sono cosi' sostituiti:
               a) l'assemblea  generale  e'  soppressa.  Le  relative
          competenze   sono   svolte   dal   consiglio   comunale   o
          dall'assemblea   generale   della   comunita'   montana   o
          dall'assemblea  dell'associazione  intercomunale costituita
          secondo le procedure previste dall'art. 25 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, in
          relazione  all'ambito  territoriale  di   ciascuna   unita'
          sanitaria  locale.  Il numero dei componenti dell'assemblea
          dell'associazione  intercomunale   e'   determinato   dalla
          regione e non puo' superare quello dei componenti assegnati
          al  consiglio  di un comune che abbia un numero di abitanti
          pari  a  quello  dei   comuni   associati.   I   componenti
          dell'anzidetta  assemblea  sono  eletti  tra  i consiglieri
          comunali  dei  comuni  associati  con  voto  limitato.   Su
          proposta  del  comitato  di gestione di cui alla successiva
          lettera   b),   il   consiglio   comunale   o   l'assemblea
          dell'associazione   intercomunale   o   l'assemblea   della
          comunita' montana deliberano in  materia  di:  1)  bilancio
          preventivo,  suo  assestamento e conto consuntivo; 2) spese
          che  vincolano  il  bilancio  oltre  l'anno;  3)   adozione
          complessiva  delle  piante organiche; 4) convenzioni di cui
          all'art. 44 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833;  5)
          articolazione    dei    distretti    sanitari    di   base.
          L'approvazione anche con modificazioni di detti  atti  deve
          intervenire  nel  termine  di  quarantacinque  giorni dalla
          trasmissione delle proposte;
               b) il comitato di gestione e' composto dal  presidente
          e  da  quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito
          dalla regione secondo le dimensioni  dell'unita'  sanitaria
          locale,  eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal
          consiglio  comunale  o  dall'assemblea  della  associazione
          intercomunale,  anche fuori del proprio seno, tra cittadini
          aventi   esperienza   di   amministrazione   e   direzione,
          documentata da un curriculum, che deve essere depositato, a
          cura di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale o
          nella  assemblea  della  associazione intercomunale, cinque
          giorni prima della elezione. Qualora l'ambito  territoriale
          della  unita'  sanitaria  locale  coincida con quello della
          comunita'  montana,  le  funzioni  del  presidente  e   del
          comitato   di  gestione  sono  svolte  rispettivamente  dal
          presidente e dalla giunta della comunita' montana".
             (b) La legge n. 327/1988 concerne: "Norme in materia  di
          misure  di  prevenzione  personali".  Il  testo vigente del
          relativo art. 15 e' il seguente:
             "Art.  15.  -  1.  Dopo  tre anni dalla cessazione della
          misura  di  prevenzione,  l'interessato  puo'  chiedere  la
          riabilitazione.   La  riabilitazione  e'  concessa,  se  il
          soggetto ha dato  prova  costante  ed  effettiva  di  buona
          condotta,  dalla corte di appello nel cui distretto ha sede
          l'autorita' giudiziaria che  dispone  l'applicazione  della
          misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
             2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli
          effetti  pregiudizievoli  riconnessi  allo stato di persona
          sottoposta a misure di prevenzione.
             3. Si osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del    codice    di   procedura   penale   riguardanti   la
          riabilitazione".
             (c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990  (Nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita' sociale) e' il seguente:
             "Art.  14.  -  1. Salvo che si tratti di procedimenti di
          prevenzione gia' pendenti alla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  da tale data le disposizioni della
          legge 31 maggio 1965, n. 575,  concernenti  le  indagini  e
          l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione di carattere
          patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
          a  10-sexies  della  medesima  legge,  si   applicano   con
          riferimento  ai  soggetti  indiziati  di  appartenere  alle
          associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o  a
          quelle  previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975,
          n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel  n.  2)  del  primo
          comma  dell'art.  1  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino  i
          proventi  sia  quella  prevista  dall'art.  630  del codice
          penale.
             2. Nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1,  la
          riabilitazione  prevista  dall'art. 15 della legge 3 agosto
          1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla
          cessazione della misura di prevenzione.
             3.  La  riabilitazione comporta, altresi', la cessazione
          dei divieti previsti dall'art. 10  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575".
            Il   testo   delle   disposizioni   soprarichiamate,   ad
          esclusione dell'art. 15 della legge n. 327/1988 il quale e'
          riportato nella nota  precedente,  puo'  essere  consultato
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25
          maggio 1990, in cui e' stato ripubblicato  il  testo  della
          predetta legge n. 55/1990 corredato delle relative note.
             (d)   L'art.   18   della  legge  n.  833/1978,  recante
          istituzione del  Servizio  sanitario  nazionale,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  18  (Presidi  e  servizi multizonali). - La legge
          regionale  individua,  nell'ambito   della   programmazione
          sanitaria,  i  presidi  e i servizi sanitari ospedalieri ed
          extra-ospedalieri  che,   per   le   finalita'   specifiche
          perseguite    e   per   le   caratteristiche   tecniche   e
          specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente  rivolte
          a  territori  la  cui estensione includa piu' di una unita'
          sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
             La stessa legge attribuisce la gestione  dei  presidi  e
          dei   servizi  di  cui  al  precedente  comma  alla  unita'
          sanitaria  locale  nel  cui  territorio  sono   ubicati   e
          stabilisce norme particolari per definire:
               a)  il  collegamento funzionale ed il coordinamento di
          tali presidi e servizi con quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali    interessate,    attraverso    idonee   forme   di
          consultazione dei rispettivi organi di gestione;
               b) gli indirizzi di gestione dei  predetti  presidi  e
          servizi  e  le  procedure per l'acquisizione degli elementi
          idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
               c) la  tenuta  di  uno  specifico  conto  di  gestione
          allegato   al   conto   di  gestione  generale  dell'unita'
          sanitaria locale competente per territorio;
               d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita'
          sanitaria  locale  competente  per  territorio  e  la   sua
          eventuale  articolazione  in  riferimento  alle  specifiche
          esigenze della gestione".