AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma del'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1 dicembre 1990, n. 355". I DD.LL. n. 199/1990, n. 268/1990 e n. 355/1990, di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 223 del 24 settembre 1990, n. 268 del 16 novembre 1990 e n. 26 del 31 gennaio 1991). Art. 1. 1. I comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, nonche' gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4 (a), restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente (( fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7 )). 2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (a), i piani di attuazione del pi- ano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati (( dall'amministratore straordinario )) e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo. 3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre (( il 30 giugno 1992, )) viene istituito per ogni unita' sanitaria locale o unita' socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali. Nelle unita' sanitarie locali e nelle unita' socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunita' montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunita' montana; dove coincide o e' parte di un comune singolo (( il comitato di garanti e' eletto dal consiglio comunale; )) dove coincide con l'ambito di piu' comuni il comitato di garanti e' eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali. 4. I comitati di garanti sono nominati entro il (( 15 maggio 1991. )) In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari (( ad acta )) per lo svolgimento di singole attivita' concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti. 5. (( Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'ipostazione programmatica delle attivita'; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attivita' complessiva della unita' sanitaria locale o della unita' socio-sanitaria locale. )) Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attivita' svolta dalla unita' sanitaria locale o dalla unita' socio-sanitaria locale. 6. Per le attivita' di natura socio-assistenziale, delegate alla unita' sanitaria locale o alla unita' socio-sanitaria locale degli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite (( l'amministratore straordinario, )) ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente. (( 7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unita' sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attivita' professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco e' costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unita' sanitarie locali o delle unita' socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco e' costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. )) La carica (( di amministratore straordinario )) e' incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana. Le funzioni (( di amministratore straordinario )) sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unita' sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con l'unita' sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi (( curricula )) che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. (( L'incarico di amministratore straordinario )) non e' valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unita' sanitarie locali. (( 8. Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilita' dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo. )) Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione (( dell'amministratore straordinario. )) In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanita'. 9. (( L'amministratore straordinario )) delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali e' coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza (( dell'amministratore straordinario. )) Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze. 10. Gli atti (( dell'amministratore straordinario )) sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti. 11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o (( amministratori straordinari )) delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (b) , e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (c); d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. 12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello gia' percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unita' sanitaria locale o unita' socio- sanitaria locale. (( All'amministratore straordinario )) spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello gia' percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unita' sanitaria locale o dell'unita' socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unita' stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non puo' essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennita' aventi carattere di generalita', connesse, alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina (( ad amministratore straordinario )) determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (d), e gia' (( con consiglio di amministrazione autonomo )) alla data di entrata in vigore del presente decreto. ___________________ (a) La legge n. 4/1986 reca: "Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali". Si trascrive il testo del relativo articolo unico, comma 1: "1. In attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono cosi' sostituiti: a) l'assemblea generale e' soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunita' montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale e' determinato dalla regione e non puo' superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunita' montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte; b) il comitato di gestione e' composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unita' sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve essere depositato, a cura di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale o nella assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale coincida con quello della comunita' montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunita' montana". (b) La legge n. 327/1988 concerne: "Norme in materia di misure di prevenzione personali". Il testo vigente del relativo art. 15 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione". (c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'art. 630 del codice penale. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575". Il testo delle disposizioni soprarichiamate, ad esclusione dell'art. 15 della legge n. 327/1988 il quale e' riportato nella nota precedente, puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1990, in cui e' stato ripubblicato il testo della predetta legge n. 55/1990 corredato delle relative note. (d) L'art. 18 della legge n. 833/1978, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, e' cosi' formulato: "Art. 18 (Presidi e servizi multizonali). - La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unita' sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione".