Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai  centri  di  servizio  II.DD. di
                                  Roma,   Milano,   Bari,    Pescara,
                                  Venezia, Bologna, Genova
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                    e, per conoscenza:
                                  Al    Servizio    generale    degli
                                  ispettori tributari
  Con  le  precedenti  circolari  del  10 maggio 1990, n. 13 e del 14
novembre 1990, n. 23, questo  Ministero  ha  fornito  chiarimenti  in
ordine  alle modalita' di applicazione del credito d'imposta a favore
delle imprese autorizzate all'esercizio  dell'autotrasporto  di  cose
per  conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298, il cui limite  di  spesa  e'  stato
stabilito dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 giugno 1990, n.
165, e successivamente aumentato dal decretolegge 15 settembre  1990,
n.  261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990,
n. 331, da valere ai fini  del  pagamento  dell'imposta  sul  reddito
delle   persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto.
  Con decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, concernente  disposizioni
urgenti  in  materia  di  autotrasporto  di  cose per conto di terzi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1991,  n.  32,  e'
stata prevista all'art. 1, comma 1, per l'anno 1991, la spesa di lire
150  miliardi  in  aggiunta a quella indicata nei precedenti decreti-
legge, stabilendo,  nel  successivo  comma  2,  che  il  decreto  del
Ministro  dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze di
cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto-legge n.  90  del  1990,
doveva  essere  emanato entro dieci giorni dalla data dell'8 febbraio
1991 nella quale e' entrato in vigore il suddetto decreto-legge n. 36
del 1991.
  In attuazione di tale disposizione e' stato emanato il decreto  del
Ministro  dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze 15
febbraio 1991, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  19  febbraio  1991,  al  fine   di
quantificare  nuovamente  il  credito di imposta massimo attribuibile
per ciascun veicolo per il 1991.
  Tanto premesso, nel  confermare  le  istruzioni  impartite  con  le
citate  circolari  numeri 13 e 23 del 1990, si forniscono le seguenti
ulteriori precisazioni.
Nuova rideterminazione del credito di imposta a favore delle imprese
   esercenti l'autotrasporto di merci per conto terzi.
  Il  decreto  interministeriale  15  febbraio  1991  su  richiamato,
all'art.  3, ha modificato l'ammontare massimo del credito di imposta
attribuibile per  ciascun  veicolo  per  l'anno  1991,  che  risulta,
pertanto, rideterminato come segue:
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 6.000 chilogrammi . . . . . . . . . .    L.   900.000
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico
superiore a 6.000 chilogrammi ma non
superiore a 11.500 chilogrammi  . . . . . . . . . . .    "  1.850.000
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico
superiore a 11.500 chilogrammi ma non
superiore a 24.000 chilogrammi  . . . . . . . . . . .    "  5.310.000
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa superiore a 24.000
chilogrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  9.030.000
 
  E' stato ribadito che per i trattori stradali in corrispondenza dei
quali  l'impresa  non  ha  rimorchi  o  semirimorchi agganciabili per
costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il  peso
rimorchiabile indicato per il trattore stesso.
  A   tale   proposito,   nella   predisposizione   dei   modelli  di
dichiarazione, in calce  al  "Prospetto  per  la  determinazione  del
credito  d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto
di terzi", allegato al quadro F o al quadro G del  modello  740/1991,
al  modello  750/S  e  al  modello 760/R, e' stato specificato che e'
necessario  "Per   i   trattori   senza   rimorchi   o   semirimorchi
agganciabili, indicare il peso rimorchiabile".
  Al  riguardo,  si  ritiene  di  dover precisare che, in relazione a
detti trattori, deve essere indicato il  relativo  peso  complessivo,
ivi includendo, pertanto, il peso rimorchiabile.
  Ai fini del calcolo del credito di imposta concesso per il 1991, va
rilevato  inoltre,  che  il  terzo  comma  dell'art.  3  del  decreto
interministeriale 15 febbraio 1991, ha stabilito che  il  credito  di
imposta  per  l'anno  1991,  e'  ridotto alla misura del 33 per cento
della spesa per gasolio e lubrificanti effettivamente  sostenuta,  al
netto  dell'IVA,  diversamente  dalla  percentuale  del  25 per cento
prevista per l'anno 1990.
  A  tale  proposito,  pertanto,  ai  fini  della  compilazione   del
"Prospetto  per la determinazione per masse del credito d'imposta per
le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (anno 1991) -
Sezione II", allegato al quadro F o al quadro G del modello 740/1991,
o al modello 750/S e al modello 760/R, si dovra' tenere  conto  della
suindicata nuova percentuale del 33 per cento, in luogo di quello del
25 per cento ivi indicata.
  Si  ricorda,  altresi',  che per l'individuazione dei veicoli per i
quali il credito di imposta deve essere ridotto alla  misura  del  33
per  cento,  il  comma 4 dell'art. 3 del decreto interministeriale 15
febbraio 1991 stabilisce che va presa a base, quale spesa  indicativa
per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna
categoria,  rispettivamente  la  somma  minima  di  L.  2.670.000, L.
5.650.000, L. 16.000.000 e L. 27.000.000.
  Si  rammenta, inoltre, che il credito di imposta 1991, attribuibile
per ciascun veicolo,  come  rideterminato  dall'art.  3  del  decreto
interministeriale   su   indicato,   puo'   essere  scomputato  sulle
liquidazioni mensili o trimestrali relative  all'imposta  sul  valore
aggiunto  da  effettuare nell'anno 1991, nonche' sui versamenti degli
acconti e dei saldi relativi alle imposte sui redditi dovuti  con  la
dichiarazione 1991 per i redditi 1990.
  Infine, si evidenzia che, a conferma di quanto gia' precisato nelle
precedenti  istruzioni  in  materia,  l'art.  1,  comma 3, del citato
decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, ha  stabilito  che  l'eccedenza
del credito d'imposta non assorbita per i versamenti da effettuare ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel
relativo periodo di imposta, puo' essere scomputata sui versamenti da
effettuare nel periodo di imposta successivo.
  Nel  raccomandare  agli  uffici  dell'Amministrzione finanziaria la
massima  divulgazione  delle  istruzioni  contenute  nella   presente
circolare,  si dispone che le intendenze di finanza e gli ispettorati
compartimentali  delle  imposte  dirette  accusino   ricevuta   della
circolare  stessa  alla Direzione generale delle imposte dirette; gli
uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle
rispettive intendenze di finanza.
   Roma, 3 aprile 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA