IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il proprio decreto n. 106029/14-B in data 7 maggio 1990, con
il quale - ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera  b),  del  decreto-
legge  25 novembre 1989, n. 382 - sono state individuate le aziende e
gli istituti di credito con cui le regioni  e  le  province  autonome
possono contrarre mutui, con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato,  da  destinare  al  ripiano dei disavanzi delle U.S.L. per gli
anni 1987 e 1988, e sono state stabilite le condizioni e le modalita'
dei mutui stessi;
  Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del detto  decreto  con  il
quale  e'  stato  disposto  che  gli  interessi  di  preammortamento,
relativi ai citati mutui, sono corrisposti unitamente alla prima rata
di  ammortamento  e  sono  determinati  con  riferimento  al  periodo
intercorrente  tra  la  data  del  versamento dell'azienda di credito
mutuante e la data di scadenza della prima rata di ammortamento;
  Ritenuto che occorre adeguare il  citato  comma  2  dell'art.  5  a
quanto dispone l'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in tema
di mutui degli enti locali;
                              Decreta:
  Il  comma  2, art. 5, del decreto ministeriale n. 106029/14-B del 7
maggio 1990 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Gli  eventuali   interessi   di   preammortamento,   calcolati
applicando  lo  stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, sono
corrisposti, con le modalita' di cui al precedente comma,  unitamente
alla  prima  rata  di ammortamento del mutuo ed il loro importo sara'
gravato dagli ulteriori interessi, al  medesimo  tasso,  sulla  somma
dovuta  dalla  data  di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso".
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991
Registro n. 165 Tesoro, foglio n. 10