IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto n. 106029/14-B in data 7 maggio 1990, con il quale - ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto- legge 25 novembre 1989, n. 382 - sono state individuate le aziende e gli istituti di credito con cui le regioni e le province autonome possono contrarre mutui, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato, da destinare al ripiano dei disavanzi delle U.S.L. per gli anni 1987 e 1988, e sono state stabilite le condizioni e le modalita' dei mutui stessi; Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del detto decreto con il quale e' stato disposto che gli interessi di preammortamento, relativi ai citati mutui, sono corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento e sono determinati con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento dell'azienda di credito mutuante e la data di scadenza della prima rata di ammortamento; Ritenuto che occorre adeguare il citato comma 2 dell'art. 5 a quanto dispone l'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in tema di mutui degli enti locali; Decreta: Il comma 2, art. 5, del decreto ministeriale n. 106029/14-B del 7 maggio 1990 e' sostituito dal seguente: "2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, sono corrisposti, con le modalita' di cui al precedente comma, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo ed il loro importo sara' gravato dagli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991 Registro n. 165 Tesoro, foglio n. 10