IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di lettere e filosofia in data 20 settembre 1989 e 13 dicembre 1989, dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 1990 e dal senato accademico in data 15 marzo 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 603 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia. Scuola di specializzazione in archeologia Art. 604. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Genova la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 605. - E' previsto il seguente indirizzo di specializzazione: archeologia classica. Art. 606. - La scuola ha durata di tre anni. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 607. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta' di lettere e filosofia, architettura, giurisprudenza, ingegneria ed economia e commercio. Art. 608. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno o su riproduzioni fotografiche o su originali; c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovra' dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore. Art. 609. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 610. - Le discipline da utilizzare per la specializzazione in archeologia classica sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia subacquea; 2) elementi di informatica; 3) esegesi delle fonti letterarie; 4) metodologie e tecnica dello scavo; 5) metrologia antica; 6) museologia e museografia; 7) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 8) teoria e tecnica del restauro; 9) topografia antica; 10) disegno e rilievo. B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica: 1) archeologia e antichita' celtiche; 2) archeologia e antichita' egee; 3) archeologia e antichita' sarde; 4) paletnologia; 5) preistoria e protostoria europea. C) Area dell'archeologia classica: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) archeologia e storia dell'arte tardo antica; 4) archeologia fenicia e punica; 5) archeologia dell'Italia preromana; 6) archeologia delle province romane; 7) epigrafia e antichita' greche e romane; 8) etruscologia; 9) numismatica greca e romana; 10) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana; 11) storia greca; 12) storia romana; 13) storia dell'archeologia; 14) archeologia della Magna Grecia; 15) archeologia della Sicilia; 16) geografia storica del mondo antico. F) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 611. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o piu') insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicative, sopralluoghi e viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto: cinque (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo: archeologia classica; due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione; una (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi. L'attivita' didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi possono essere articolati in moduli; ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate nel tema e nei tempi con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato ad un docente, che oltre a svolgere il proprio programma coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 612. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una sovrintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola di intesa con le competenti autorita'. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono obbligatorie. Art. 613. - Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. Art. 614. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 615. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 3 dicembre 1990 Il rettore