IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5  giugno  1990,  n. 135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto l'art. 1, comma 1, della richiamata legge, che, allo scopo di
contrastare  la  diffusione  delle  infezioni  da  HIV  mediante   le
attivita'  di  prevenzione  e  di  assicurare  idonea assistenza alle
persone affette da tali patologie, in particolare quando  necessitano
di  ricovero  ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi dallo
stesso comma indicati;
  Visto, in particolare, il comma 5 della predetta  norma,  il  quale
dispone  che  al  finanziamento  degli  interventi di cui al comma 1,
lettera b), concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti
di ricovero per malattie infettive, comprese le  attrezzature  e  gli
arredi,  la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e
l'istituzione  o  il  potenziamento  dei  laboratori  di   virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed
istituti  previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi  iscritti
in  apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero della
sanita', si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito  all'uopo
abilitati,  secondo  modalita'  e procedure da stabilirsi con decreto
del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1990 recante modalita'
e procedure per la contrazione dei mutui con gli istituti ed  aziende
di credito all'uopo abilitati;
  Visto, in particolare, l'art. 4, terzo comma, del suddetto decreto,
il  quale  stabilisce che, nelle operazioni di mutuo regolate a tasso
variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato
applicabile  e'  costituito  dalla  media  aritmetica  semplice   dei
seguenti parametri:
     a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici
soggetti  ad  imposta,  pubblicato  nel  Bollettino  o supplemento al
Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia;
     b)  tasso  medio  della  lira   interbancaria   pubblicato   nel
Bollettino  o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi
della Banca d'Italia, con una  maggiorazione  pari  al  massimo  allo
0,75;
  Considerato  che,  anche  in conseguenza dello sviluppo del mercato
telematico,  la  lira  interbancaria  tre  mesi  lettera  viene   ora
frequentemente  utilizzata  dagli  enti  creditizi  come parametro di
indicizzazione nelle operazioni di provvista dei fondi;
  Attesa l'opportunita' di utilizzare il nuovo parametro  della  lira
interbancaria  tre  mesi  lettera  anche  allo  scopo  di adeguare la
remunerazione degli impieghi ai costi sopportati dal sistema  per  la
provvista dei fondi;
                              Decreta:
  L'art.  4  del  decreto  ministeriale  27  ottobre  1990, citato in
premessa, e' cosi' sostituito:
  "1.  I  mutui  di  cui all'art. 1 avranno durata non inferiore a 10
anni e non superiore a 15 anni e potranno  essere  regolati  a  tasso
fisso o a tasso variabile.
  2.  Nelle  operazioni  di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di
interesse annuo posticipato applicabile - o l'equivalente  semestrale
-  non  puo'  superare  il  tasso di riferimento per le operazioni di
credito fondiario ed edilizio  vigente  nel  bimestre  in  cui  viene
stipulato il contratto di mutuo.
  3.  Nelle  operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura
massima del tasso  di  interesse  annuo  posticipato  applicabile  e'
costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:
    a)  rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta,  pubblicato  nel  Bollettino  o  supplemento  al
Bollettino  statistico  del  servizio  studi  della  Banca  d'Italia,
riferito  al  penultimo  mese  del  semestre  precedente  quello   di
applicazione;
    b)  media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della
lira  interbancaria  tre  mesi  lettera,  rilevati  dal  Comitato  di
gestione  nel  mercato  telematico dei depositi interbancari, con una
maggiorazione dello 0,75, riferita al  penultimo  mese  del  semestre
precedente quello di applicazione.
  Al  dato  come  sopra  calcolato,  arrotondato,  se necessario, per
eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread
nella misura dello 0,80.
  Tale tasso, applicabile in  misura  semestrale  equivalente,  sara'
rideterminato  in  via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata
in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui  variazione
sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro.
  4.  L'ammortamento  decorre dall'anno successivo a quello in cui e'
stata perfezionata la convenzione".
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 25 marzo 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 160