IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visto l'art. 1, comma 1, della richiamata legge, che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi dallo stesso comma indicati; Visto, in particolare, il comma 5 della predetta norma, il quale dispone che al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita', si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro; Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1990 recante modalita' e procedure per la contrazione dei mutui con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati; Visto, in particolare, l'art. 4, terzo comma, del suddetto decreto, il quale stabilisce che, nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia; b) tasso medio della lira interbancaria pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75; Considerato che, anche in conseguenza dello sviluppo del mercato telematico, la lira interbancaria tre mesi lettera viene ora frequentemente utilizzata dagli enti creditizi come parametro di indicizzazione nelle operazioni di provvista dei fondi; Attesa l'opportunita' di utilizzare il nuovo parametro della lira interbancaria tre mesi lettera anche allo scopo di adeguare la remunerazione degli impieghi ai costi sopportati dal sistema per la provvista dei fondi; Decreta: L'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1990, citato in premessa, e' cosi' sostituito: "1. I mutui di cui all'art. 1 avranno durata non inferiore a 10 anni e non superiore a 15 anni e potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile. 2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile - o l'equivalente semestrale - non puo' superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo. 3. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione; b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75, riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione. Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sara' rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro. 4. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui e' stata perfezionata la convenzione". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991 Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 160