IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, contenente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza  dei
dipendenti  civili  e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  ed  in
particolare  l'art. 197, come modificato con l'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1986,  n.  138,  con  il  quale
viene  tra  l'altro stabilito che la periodicita' dei pagamenti delle
pensioni e' fissata con decreto del Ministro  del  tesoro,  il  quale
stabilisce  la  data  in  cui  debbono  essere effettuati i pagamenti
medesimi nel corso del mese di scadenza;
  Visti gli articoli 25, 56 e 69 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  dicembre  1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel
mese  di  dicembre,  dall'indennita'  speciale  annua  a  favore  dei
titolari di pensioni di guerra;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19
aprile 1986, n. 138, con il quale viene consentito che  il  pagamento
delle  pensioni  provvisorie  e  definitive,  nonche'  degli  assegni
congeneri a carico  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  con
ordinamento  autonomo,  sia  effettuato  mediante  accreditamento nei
conti correnti bancari intestati agli aventi diritto;
  Visto il proprio decreto 7 aprile 1990, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  95  del 24 aprile 1990, con il quale e' stato fissato,
con effetto dal mese di giugno  1990,  il  calendario  dei  pagamenti
delle  pensioni  e  assegni diretti e di riversibilita', in relazione
alla specie e all'ammontare mensile netto delle  pensioni  e  assegni
medesimi;
  Considerato   che  occorre  fissare  un  nuovo  calendario  per  il
pagamento  delle   pensioni   e   assegni   congeneri   per   effetto
dell'applicazione  dell'art.  1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417,
concernente il  pagamento  mensile  degli  assegni  vitalizi  annessi
all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto;
  Sentito   al   riguardo   il   Ministero   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilita'  e
assegni   congeneri   a   carico  del  bilancio  dello  Stato,  delle
amministrazioni e aziende autonome e dell'Ente ferrovie  dello  Stato
hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1
del  mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro spe-
cie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario  riportato
nelle  sottoindicate  tabelle  A,  B,  C, D, E, a partire dal mese di
giugno 1991.
                                                            TABELLA A
 Pensioni  di  guerra  dirette,  di  riversibilita' e assegni annessi
all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto:
   dal giorno 1  pensioni fino a L.    100.000;
    "    "    2     "       "  " "     149.000;
    "    "    3     "       "  " "     200.000;
    "    "    4     "       "  " "     368.000;
    "    "    5     "    oltre a "     368.000.
                                                            TABELLA B
 Pensioni ordinarie dirette e di riversibilita':
   dal giorno 9 pensioni dei  grandi  invalidi  per  servizio,  senza
limiti d'importo;
   dal giorno 10 pensioni fino a L.  880.000;
    "    "    11    "       "  " " 1.046.000;
    "    "    12    "       "  " " 1.184.000;
    "    "    16    "       "  " " 1.386.000;
    "    "    19    "       "  " " 1.604.000;
    "    "    20    "    oltre a " 1.604.000.
  I  limiti  di  importo  indicati  nelle  predette  tabelle A e B si
intendono raddoppiati per il pagamento della mensilita'  di  dicembre
di ogni anno.
                                                            TABELLA C
 Pensioni  ferroviarie  e  degli istituti di previdenza, dirette e di
riversibilita', dal mese di gennaio al mese di novembre:
   dal giorno 21 pensioni fino a L.  880.000;
    "    "    22    "       "  " "   980.000;
    "    "    24    "       "  " " 1.132.000;
    "    "    25    "       "  " " 1.347.000;
    "    "    26    "    oltre a " 1.347.000.
                                                            TABELLA D
 Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza,  dirette  e  di
riversibilita', per il mese di dicembre:
   dal giorno 21 pensioni fino a L. 1.865.000;
    "     "   22    "       "  " "  2.331.000;
    "     "   23    "    oltre a "  2.331.000.
                                                            TABELLA E
 Assegni  di  medaglia (escluse quelle d'oro il cui pagamento avviene
mensilmente):
   assegni di medaglia dal giorno 30 giugno di ogni anno.