IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto  ministeriale  5  febbraio  1991,  pubblicato  sul
Supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio
1991, concernente le norme fitosanitarie  relative  all'importazione,
esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del 13 febbraio 1991, che
autorizza  alcuni  Stati  membri  a  prevedere   deroghe   a   talune
disposizioni  della  direttiva  n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto
riguarda il legname segato di conifere originario degli  Stati  Uniti
d'America;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbe  escludere  i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  legname  di  conifere  (codice  NC ex 4407 10) originario degli
Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i
cui requisiti particolari sono fissati al punto 1)  dell'allegato  IV
del  decreto ministeriale 5 febbraio 1991, puo' essere introdotto nel
territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1991.