Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  "Torgiano", riconosciuta con
decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1968  (Gazzetta
Ufficiale  n. 132 del 28 marzo 1968) e successivamente modificata con
decreto del Presidente della Repubblica  27  ottobre  1978  (Gazzetta
Ufficiale  n.  75  del  16  marzo  1979),  propone  la  modifica  del
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  della  produzione  agricola  - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                              --------
           Disciplinare di produzione della denominazione
                  di origine controllata "Torgiano"
   Art. 1. - La  denominazione  di  origine  controllata  "Torgiano",
preceduta  dalla  specificazione  relativa  al  colore  o al nome dei
vitigni o seguita dalla specificazione "spumante",  e'  riservata  ai
vini  bianchi,  rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona
di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
   Art. 2. - I vini a denominazione di origine controllata "Torgiano"
debbono essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
   a) "Bianco di Torgiano":
    Trebbiano Toscano: 50-70%;
    Grechetto: 15-40%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione di detto vino le uve
dei vitigni  a  bacca  bianca  raccomandati  o  autorizzzati  per  la
provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   b) "Rosso di Torgiano":
    Sangiovese: 50-70%;
    Canaiolo: 15-30%;
    Trebbiano Toscano: fino al 10%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione di detto vino le uve
dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia
di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   c) "Rosato di Torgiano":
    Sangiovese: 50%;
    Canaiolo: 15-30%;
    Trebbiano Toscano: fino al 10%.
   Possono inoltre concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve
dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia
di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   d) "Chardonnay di Torgiano":
    Chardonnay: almeno l'85%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione di detto vino le uve
dei  vitigni  a  bacca  bianca  raccomandati  o  autorizzati  per  la
provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   e) "Pinot Grigio di Torgiano":
    Pinot Grigio: almeno l'85%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione di detto vino le uve
dei  vitigni  a  bacca  bianca  raccomandati  o  autorizzati  per  la
provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   f) "Riesling italico di Torgiano":
    Riesling italico: almeno l'85%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione di detto vino le uve
dei  vitigni  a  bacca  bianca  raccomandati  o  autorizzati  per  la
provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   g) "Cabernet Sauvignon di Torgiano":
    Cabernet Sauvignon: almeno l'85%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione di detto vino le uve
dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia
di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   h) "Pinot Nero di Torgiano":
    Pinot Nero: almeno l'85%.
   Possono inoltre concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve
dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia
di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   i) "Torgiano Spumante":
    Chardonnay: 40-50%;
    Pinot Nero: 40-50%.
   Possono  inoltre  concorrere  alla produzione di detto vino le uve
dei  vitigni  a  bacca  bianca  raccomandati  o  autorizzati  per  la
provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
   Art.  3.  -  Le  uve destinate alla produzione dei vini "Torgiano"
devono essere prodotte nell'intero territorio comunale di Torgiano in
provincia di Perugia.
   Art. 4. - Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura  dei  vigneti
destinati alla produzione dei vini:
    "Bianco di Torgiano";
    "Rosso di Torgiano";
    "Rosato di Torgiano";
    "Chardonnay di Torgiano";
    "Pinot Grigio di Torgiano";
    "Riesling di Torgiano";
    "Cabernet Sauvignon di Torgiano";
    "Pinot Nero di Torgiano";
    "Torgiano Spumante",
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque atte a
conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, tutti i vigneti  di  giacitura  ed
esposizione  idonee  esclusi  i  terreni  umidi ed in prossimita' dei
fiumi Tevere e Chiascio.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei vini
"Torgiano" non deve essere superiore a:
    quintali  125  a  ettaro  per  i  vini  "Bianco  di  Torgiano"  e
"Chardonnay di Torgiano";
    quintali 120 a ettaro per i vini "Rosso di Torgiano" e "Rosato di
Torgiano";
    quintali 115 a ettaro per i vini "Riesling italico di Torgiano" e
"Pinot Grigio di Torgiano";
    quintali  90  a  ettaro  per  i  vini  "Pinot Nero di Torgiano" e
"Cabernet Sauvignon di Torgiano";
    quintali 100 a ettaro per il vino "Torgiano Spumante".
   A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la  resa
dovra'  essere  riportata  attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i limiti sopra indicati.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  65%
per tutti i vini.
   Qualora  detta  resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza
non avra' diritto alla D.O.C.
   La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni
di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni  ambientali  e  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  dal  presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   Art. 5. - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sottoindicati:
    "Bianco di Torgiano", "Chardonnay di Torgiano", "Pinot Grigio  di
Torgiano",  "Riesling  di  Torgiano",  "Spumante  di  Torgiano", 10,5
gradi;
    "Rosso di Torgiano" e "Rosato di Torgiano", 11,5 gradi;
    "Cabernet Sauvignon di Torgiano" e "Pinot Nero  di  Torgiano"  12
gradi.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'ambito del comune di Torgiano e dei comuni limitrofi.
   Le operazioni di spumantizzazione  dei  mosti  e/o  dei  vini  del
"Torgiano  Spumante"  devono  avvenire  con procedimento tradizionale
(fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore ad anni due  di
permanenza  sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di
Perugia.
   Le operazioni di affinamento  in  bottiglia  dei  vini  "Rosso  di
Torgiano",   "Cabernet  Sauvignon  di  Torgiano"  e  "Pinot  Nero  di
Torgiano" della durata di almeno sei  mesi,  possono  avvenire  nella
regione  Umbria ed in quelle limitrofe e tali vini non possono essere
immessi al consumo prima  del  1›  dicembre  dell'anno  successivo  a
quello di produzione delle uve.
   Art.  6.  - I vini "Torgiano" all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   a) "Bianco di Torgiano":
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, floreale gradevole;
    sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
    estratto secco netto minimo: 14 gr/1;
    acidita' totale minima: 5,5 g/1.
   b) "Rosso di Torgiano":
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, delicato;
    sapore: asciutto armonico di giusto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    estratto secco netto minimo: 20 gr/1;
    acidita' totale minima: 5 g/1.
   c) "Rosato di Torgiano":
    colore: rosa salmone tenue;
    odore: fruttato;
    sapore: asciutto, fresco, vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto secco netto minimo: 15 gr/1;
    acidita' totale minima: 5,5 g/1.
   d) "Chardonnay di Torgiano":
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: profumo caratteristico, intenso gradevole;
    sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
    estratto secco netto minimo: 14 gr/1;
    acidita' totale minima: 5,5 g/1.
   e) "Pinot Grigio di Torgiano":
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fine e fruttato;
    sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
    estratto secco netto minimo: 14 gr/1;
    acidita' totale minima: 5,5 g/1.
   f) "Riesling Italico di Torgiano":
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato;
    sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
    estratto secco netto minimo: 14 gr/1;
    acidita' totale minima: 5,5 g/1.
   g) "Cabernet Sauvignon di Torgiano":
    colore: rosso granato;
    odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;
    sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    estratto secco netto minimo: 20 gr/1;
    acidita' totale minima: 5 g/1.
   h) "Pinot Nero di Torgiano":
    colore: rosso granato tendente al porpora;
    odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;
    sapore: asciutto, di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    estratto secco netto minimo: 20 gr/1;
    acidita' totale minima: 5 g/1.
   i) "Torgiano Spumante":
    perlage: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: leggero e piacevolmente fruttato;
    sapore:  secco  e netto, elegante ed armonico con vago sentore di
mela e biancospino;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto secco netto minimo: 18 gr/1;
    acidita' totale minima: 6 g/1.
   E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  di
modificare  con  proprio  decreto  i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' e l'estratto secco.
  Art.  7.  -  Nella  designazione  della  denominazione  di  origine
controllata   "Torgiano"   e'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
qualificazione diversa da quella espressamente pevista  dal  presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi "Superiore", "Extra", "Fine",
"Scelto", "Selezionato" e similari.
   E' consentita l'indicazione degli estremi catastali del vigneto da
cui  il  vino  effettivamente deriva, nonche' le indicazioni di nomi,
ragioni sociali,  marchi  privati  purche'  non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche'
l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie,  aree,  zone e localita' comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Per tutte le tipologie della denominazione di origine  controllata
"Torgiano"  e'  obbligatoria  l'indicazione dell'annata di produzione
delle  uve  e  debbono  essere  immesse  al  consumo  in   recipienti
sigillati.
   I  recipienti  di  capacita'  compresa tra 0,375 lt e 5 lt debbono
essere esclusivamente di vetro chiusi con tappo di sughero e di forma
atta a salvaguardare l'immagine.