IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la direttiva n. 87/355/CEE, che modifica la direttiva n. 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva n. 71/316/CEE; Rilevato che le modifiche apportate alla direttiva n. 71/316/CEE da quella n. 87/355/CEE riguardano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico e che quest'ultima direttiva figura nell'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, allegato al disegno di legge comunitaria per il 1990 (Atto Senato della Repubblica n. 2148) ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 86/1989 precitata; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della precitata direttiva n. 87/355/CEE; Decreta: Art. 1. 1. Nei marchi di verificazione prima CEE di cui all'allegato II, punto 3.1., del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, utilizzati dai servizi competenti della Spagna, della Grecia, del Portogallo e dell'Irlanda, le rispettive lettere distintive "E", "EL", "P" ed "IRL" hanno le caratteristiche rappresentate nei disegni allegati al presente decreto. 2. I disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1., del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono modificati conformemente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 1991 Il Ministro: BATTAGLIA