IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti  l'art.  20  della  legge  16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 5
della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Vista la direttiva n. 87/355/CEE,  che  modifica  la  direttiva  n.
71/316/CEE  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati
membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura  ed
ai metodi di controllo metrologico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, di attuazione della direttiva n. 71/316/CEE;
  Rilevato che le modifiche apportate alla direttiva n. 71/316/CEE da
quella n. 87/355/CEE riguardano modalita' esecutive e caratteristiche
di  ordine  tecnico  e  che quest'ultima direttiva figura nell'elenco
delle direttive da attuare in via amministrativa, allegato al disegno
di legge comunitaria per il 1990 (Atto  Senato  della  Repubblica  n.
2148)  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  8,  della  legge  n.  86/1989
precitata;
  Considerato che occorre provvedere all'emanazione  del  decreto  di
attuazione della precitata direttiva n. 87/355/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  marchi  di verificazione prima CEE di cui all'allegato II,
punto 3.1., del decreto del Presidente  della  Repubblica  12  agosto
1982,  n.  798, utilizzati dai servizi competenti della Spagna, della
Grecia,  del  Portogallo  e  dell'Irlanda,  le   rispettive   lettere
distintive   "E",   "EL",  "P"  ed  "IRL"  hanno  le  caratteristiche
rappresentate nei disegni allegati al presente decreto.
  2. I disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1., del decreto  del
Presidente  della  Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono modificati
conformemente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 aprile 1991
                                               Il Ministro: BATTAGLIA