IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
22 luglio, 16  novembre  e  15  dicembre  1987  del  consiglio  della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia I, alle deliberazioni del senato
accademico  n.  004  del  30  novembre  1987  e  del   consiglio   di
amministrazione n. 064 del 15 dicembre 1987;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questo
Ateneo  e  ritenuti  validi dal Consiglio universitario nazionale nel
suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli  "Federico  II",
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 748, concernente l'elencazione  delle  scuole  dirette  a
fini speciali, suddivise per facolta', istituite presso l'Universita'
degli  studi  di  Napoli,  alla facolta' di medicina e chirurgia I e'
inserita una nuova  scuola  con  la  seguente  denominazione:  scuola
diretta a fini speciali di assistenza sociale psichiatrica.
  Dopo  l'art.  758, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli  articoli  successivi  sono  aggiunti  i  seguenti  articoli  e
intitolazione  relativi  alla istituzione della scuola diretta a fini
speciali di assistenza sociale psichiatrica.
                   Scuola diretta a fini speciali
                 di assistenza sociale psichiatrica
  Art. 759. - E' istituita una scuola  diretta  a  fini  speciali  di
assistenza  sociale  psichiatrica presso l'Universita' degli studi di
Napoli.
  La scuola ha lo scopo di preparare alla professione  di  assistente
sociale, con particolare qualificazione all'intervento nei servizi di
salute  mentale e nelle istituzioni psichiatriche. La scuola rilascia
il diploma di tecnico di assistenza sociale psichiatrica.
  Art. 760. - Il corso di studi ha la durata di tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita'  pratiche  guidate (tirocinio professionale), queste ultime
per il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 761. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedono la prima facolta' di medicina e
chirurgia, e le facolta' di giurisprudenza e di lettere e  filosofia,
e l'istituto di psicologia medica e psichiatrica della prima facolta'
di medicina e chirurgia.
  Art.  762.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei posti disponibili ed  alla
valutazione  del  voto  di  diploma di scuola secondaria superiore in
misura del 30% del punteggio complessivo.
  Art. 763. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   servizio sociale;
   sociologia;
   psicologia generale;
   statistica;
   elementi di diritto pubblico;
   antropologia culturale;
   igiene mentale;
   neuropsichiatria infantile.
 2› Anno:
   servizio sociale;
   organizzazione dei servizi sociali;
   psicologia sociale;
   metodologia della ricerca sociale;
   diritto di famiglia e legislazione minorile;
   psicopedagogia;
   elementi di psichiatria;
   psichiatria sociale.
  3› Anno:
   servizio sociale;
   organizzazione dei servizi sociali;
   elementi di economia;
   legislazione sociale;
   igiene e medicina sociale;
   psicogeriatria;
   elementi di psichiatria;
   assistenza sociale psichiatrica.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art. 764. - Durante i tre anni di corso e' richiesta  la  frequenza
dei  reparti  e degli ambulatori dell'istituto di psicologia medica e
psichiatria  della  prima  facolta'   medica   dell'Universita'.   La
frequenza  per  complessive  quattrocento  ore  annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
allievo   un   adeguato   periodo   di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  l'acquisizione  dei   progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 765. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia  frequentato  i  corsi e superato gli esami prescritti ed abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 31 ottobre 1989
                                                Il rettore: CILIBERTO