IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data
17 gennaio 1991 e depositata in cancelleria in data 2 febbraio 1991 -
comunicata in data 2  febbraio  1991  e  pubblicata  nella  1a  serie
speciale  della  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1991, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati", nei termini in detta
sentenza indicati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 aprile 1991;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              Decreta:
  E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati", limitatamente  alle  seguenti  parti:  art.  4,  terzo
comma,  limitatamente  alle parole "attribuire preferenze, per"; art.
58, secondo comma, limitatamente alle parole  "e  indicando  in  ogni
caso  le  modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore
ha facolta' di esprimere"; art. 59, secondo comma, limitatamente alle
parole "Il numero delle preferenze  e'  di  tre,  se  i  deputati  da
eleggere  sono  fino a 15; di quattro, da 16 in poi."; art. 60, primo
comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe  tracciate"  e
limitatamente  alle  parole  "dei candidati preferiti, compresi nella
lista medesima"; sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto  una  o  piu'  preferenze  per
candidati  compresi  tutti  nella medesima lista, s'intende che abbia
votato la lista alla quale appartengono i preferiti."; settimo comma:
"Se l'elettore abbia segnato piu' di un  contrassegno  di  lista,  ma
abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto  di  tali  liste,  il  voto  e'  attribuito  alla  lista cui
appartengono i candidati indicati."; ottavo comma, limitatamente alle
parole "al numero stabilito per il  collegio"  e  limitatamente  alle
parole  "Rimangono  valide le prime."; art. 61; art. 68, primo comma,
punto 1), limitatamente alle  parole  "il  numero  progressivo  della
lista  per  la  quale  e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai
quali e' attribuita" e limitatamente alle parole  "o  il  numero  dei
candidati   stessi   nella   rispettiva  lista  secondo  l'ordine  di
presentazione,"; art. 76, primo  comma,  n.  1),  limitatamente  alla
parola "61,".
  I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno
1991.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 aprile 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia