IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data
17 gennaio 1991 e depositata in cancelleria in data 2 febbraio 1991 -
comunicata in data 2 febbraio 1991 e pubblicata nella 1a serie
speciale della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1991, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e'
stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati", nei termini in detta
sentenza indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 aprile 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: art. 4, terzo
comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze, per"; art.
58, secondo comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni
caso le modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore
ha facolta' di esprimere"; art. 59, secondo comma, limitatamente alle
parole "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da
eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi."; art. 60, primo
comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e
limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella
lista medesima"; sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto una o piu' preferenze per
candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia
votato la lista alla quale appartengono i preferiti."; settimo comma:
"Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma
abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui
appartengono i candidati indicati."; ottavo comma, limitatamente alle
parole "al numero stabilito per il collegio" e limitatamente alle
parole "Rimangono valide le prime."; art. 61; art. 68, primo comma,
punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della
lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai
quali e' attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei
candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di
presentazione,"; art. 76, primo comma, n. 1), limitatamente alla
parola "61,".
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno
1991.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 17 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia