IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data 17 gennaio 1991 e depositata in cancelleria in data 2 febbraio 1991 - comunicata in data 2 febbraio 1991 e pubblicata nella 1a serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1991, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze, per"; art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere"; art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi."; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima"; sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti."; settimo comma: "Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati."; ottavo comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime."; art. 61; art. 68, primo comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,"; art. 76, primo comma, n. 1), limitatamente alla parola "61,". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno 1991. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia