Art. 1. Attivita' teatrali e soggetti per i quali e' previsto un intervento finanziario dello Stato 1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attivita' teatrali di prosa. 2. L'attivita' teatrale di prosa considerata, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' quella relativa alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festivals, realizzata e promossa da: enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico"); istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Societa' italiana autori drammatici); enti o associazioni stabili di: a) produzione ad iniziativa pubblica; b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata; c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e la gioventu'; imprese teatrali di produzione a carattere individuale, collettivo, cooperativistico o associativo: a) imprese di prosa stabili; b) imprese teatrali ad attivita' stagionale o assimilata; organismi e imprese di distribuzione: a) circuiti territoriali; b) imprese private di esercizio ad attivita' teatrale stabile o stagionale; organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale; centri universitari teatrali; enti o associazioni promotori di rassegne o festivals. 3. Il periodo di attivita' considerato dalla presente circolare, definito anno teatrale, inizia il 1 settembre e si conclude il 31 maggio dell'anno successivo, ad eccezione delle iniziative previste agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per gli enti o associazioni stabili di produzione di cui ai successivi articoli 7 e 8 l'anno teatrale resta fissato al periodo 1 settembre-31 agosto. 4. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tourne'es sovvenzionate ai sensi del successivo art. 20; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiari di sovvenzioni, possono essere egualmente computate fino al 20% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario, per l'attivita' in Italia.