Art. 1.
        Attivita' teatrali e soggetti per i quali e' previsto
                un intervento finanziario dello Stato
  1. La presente circolare disciplina, ai  sensi  della  legislazione
vigente,  gli  interventi  finanziari  dello  Stato  utilizzando  gli
stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla  legge
30  aprile  1985, n. 163, destinati a favore delle attivita' teatrali
di prosa.
  2.   L'attivita'   teatrale   di   prosa   considerata,   ai   fini
dell'intervento  finanziario  dello  Stato,  e'  quella relativa alla
produzione,  distribuzione,  esercizio,  promozione,  perfezionamento
professionale,  nonche' a rassegne e festivals, realizzata e promossa
da:
   enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano  -
Istituto   nazionale  dramma  antico  -  Accademia  nazionale  d'arte
drammatica "Silvio D'Amico");
   istituzioni  culturali  a  carattere  nazionale  (Istituto  dramma
italiano - Societa' italiana autori drammatici);
   enti o associazioni stabili di:
     a) produzione ad iniziativa pubblica;
     b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;
     c)  produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e
del teatro per l'infanzia e la gioventu';
   imprese  teatrali   di   produzione   a   carattere   individuale,
collettivo, cooperativistico o associativo:
     a) imprese di prosa stabili;
     b) imprese teatrali ad attivita' stagionale o assimilata;
   organismi e imprese di distribuzione:
     a) circuiti territoriali;
     b)  imprese private di esercizio ad attivita' teatrale stabile o
stagionale;
   organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri  di
figura di rilevanza nazionale;
   centri universitari teatrali;
   enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.
  3.  Il  periodo  di attivita' considerato dalla presente circolare,
definito anno teatrale, inizia il 1› settembre e si  conclude  il  31
maggio  dell'anno  successivo, ad eccezione delle iniziative previste
agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1›
gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per  gli  enti  o  associazioni
stabili  di  produzione  di  cui  ai successivi articoli 7 e 8 l'anno
teatrale resta fissato al periodo 1› settembre-31 agosto.
  4. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate
recitative, possono essere computati in misura non superiore  al  20%
del  predetto  minimo,  le  giornate recitative effettuate all'estero
nell'ambito di tourne'es sovvenzionate ai sensi del  successivo  art.
20;  le  giornate  recitative  realizzate  in Paesi CEE, anche se non
beneficiari di sovvenzioni, possono essere egualmente computate  fino
al  20% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in
sede di definizione dell'intervento finanziario, per  l'attivita'  in
Italia.