IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 45 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
  Visto l'art. 2, secondo comma, lettera c), n. 2), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
  Visto l'art. 11 della legge 9 agosto 1986, n. 488;
  Visto l'art. 3 della legge 29 ottobre 1988, n. 464;
  Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II - n. 850/89 del
27 settembre 1989;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                        G e n e r a l i t a'
 1.  In  attesa  del riordinamento legislativo dell'istruzione per le
arti visive, recitative, coreutiche e musicali, non si procedera'  di
regola  a  nuove  istituzioni  di accademie o conservatori se non nei
casi di sicure e comprovate esigenze  e,  comunque,  previa  apposita
convenzione con gli enti proponenti, da stipularsi, obbligatoriamente
secondo l'unito schema C/1 (allegato 1).