IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 45 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; Visto l'art. 2, secondo comma, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; Visto l'art. 11 della legge 9 agosto 1986, n. 488; Visto l'art. 3 della legge 29 ottobre 1988, n. 464; Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II - n. 850/89 del 27 settembre 1989; Ordina: Art. 1. G e n e r a l i t a' 1. In attesa del riordinamento legislativo dell'istruzione per le arti visive, recitative, coreutiche e musicali, non si procedera' di regola a nuove istituzioni di accademie o conservatori se non nei casi di sicure e comprovate esigenze e, comunque, previa apposita convenzione con gli enti proponenti, da stipularsi, obbligatoriamente secondo l'unito schema C/1 (allegato 1).