IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul  territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente la utilizzazione di  somme  assegnate  per  scopi
determinati  al  Fondo  per  la  protezione  civile e non interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui sopra citato art.  1  del  decreto-
legge  26  gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti  idrogeologici,  che  si
appalesa  improcrastinabile,  e'  necessario far ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 30  del  decreto-
legge  28  dicembre  1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio
1990, n.  38;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  del  verbale di sopralluogo datato 21 giugno
1988 nel quale il gruppo nazionale per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per
la  pubblica  incolumita' in localita' Fonte Grande e Rione Unrra nel
comune di Castel del Giudice;
  Vista la nota n. 1965 del 2 agosto 1988 del comune  di  Castel  del
Giudice   con   la   quale   si   richiede  un  finanziamento  di  L.
1.298.400.000 per la definitiva eliminazione del pericolo  incombente
in localita' Fonte Grande e Rione Unrra;
  Vista  la  nota  n. 2290 datata 28 agosto 1990 del comune di Castel
del Giudice con la quale, oltre a sollecitare  il  finanziamento,  si
segnala l'aggravarsi del movimento franoso;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta per consentire un
parziale  intervento  teso alla riduzione del piu' immediato pericolo
per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa,  il comune di Castel del
Giudice e' autorizzato all'esecuzione delle opere piu'  urgenti  tese
all'eliminazione  del piu' immediato pericolo incombente per dissesto
idrogeologico.