IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti  idrogeologici,  che  si
appalesa  improcrastinabile,  e'  necessario far ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 30  del  decreto-
legge  28  dicembre  1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio
1990 n.  38;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  del verbale di sopralluogo datato 3 novembre
1989 nel quale il gruppo nazionale per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per
la  pubblica  incolumita'  per l'abitato urbano del comune di Oliveto
Lucano;
  Vista la  nota  n.  4470/141/GAB  datata  23  novembre  1989  della
prefettura di Matera con la quale si sollecitano interventi urgenti a
difesa dell'abitato di Oliveto Lucano;
  Vista la nota n. 5645 datata 12 dicembre 1989 del comune di Oliveto
Lucano  con  la  quale  si trasmette un progetto di massima pari a L.
15.000.000.000, primo lotto primo stralcio, per il risanamento  della
rupe,  nonche'  la  nota n. 834 datata 23 febbraio 1990, dello stesso
comune, con la quale si segnalano le ordinanze di sgombero emesse per
le abitazioni, piu' a rischio, ubicate sul ciglio della rupe;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta per consentire un
parziale intervento teso alla riduzione del piu'  immediato  pericolo
per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di cui in premessa, il comune di Oliveto Lucano e'
autorizzato    all'esecuzione   delle   opere   piu'   urgenti   tese
all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente per  dissesto
idrogeologico.