IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza  del  31 ottobre 1990, favorevole all'istituzione della
scuola di specializzazioneper la formazione di funzionari e dirigenti
pubblici;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Siena,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  in  premessa  indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'ultimo articolo del titolo X dello statuto  dell'Universita'
degli  studi  di Siena, relativo alle scuole di specializzazione, con
il  conseguente  scorrimento   della   numerazione   degli   articoli
successivi,   sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli,  inerenti
all'istituzione della scuola di specializzazione per la formazione di
funzionari e dirigenti pubblici.
            Scuola di specializzazione per la formazione
                di funzionari e di dirigenti pubblici
  Art. 548. - Nell'Universita' degli studi di Siena e'  istituita  la
scuola  di  specializzazione  per  la  formazione  di funzionari e di
dirigenti pubblici.
  La scuola ha lo scopo di:
    a) formare operatori specializzati in grado di  svolgere  compiti
dirigenziali  nella  pubblica  amministrazione,  negli enti pubblici,
nonche' in grado di esercitare consulenza professionale a favore  dei
soggetti su menzionati;
    b) favorire la ricerca su temi strumentali al conseguimento degli
obiettivi formativi della scuola;
    c)  pubblicare  dispense  testi  e  lavori scientifici utili alla
preparazione ed alla formazione dei partecipanti ai corsi;
    d) organizzare attivita' seminariali.
  La scuola rilascia il  titolo  di  specialista  in  amministrazione
pubblica.
  Art. 549. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche provvede il
consiglio della scuola.
  Ai   fini  del  coordinamento  della  programmazione  didattica  il
consiglio della scuola puo'  avvalersi  di  un  comitato  scientifico
consultivo  costituito  dal direttore della scuola e dai responsabili
delle diverse aree disciplinari.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  e  la
direzione della scuola.
  Art. 550. - La scuola ha la durata di due anni. Per ciascun anno di
corso  sono  previste  almeno  duecentoquaranta ore di insegnamento e
almeno duecentodieci ore di attivita' pratiche guidate.
  L'insegnamento e' svolto  con  un  numero  di  almeno  dieci  corsi
annuali.
  Art. 551. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  in  economia  e  commercio,  economia aziendale,
economia politica, giurisprudenza,  scienze  economiche  e  bancarie,
scienze  statistiche  ed economiche, sociologia, scienze economiche e
sociali, scienze politiche.
  Sono altresi' ammessi al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola
coloro  che  sono in possesso del titolo di studio, conseguito presso
universita' italiane e straniere, equipollente, a norma di  legge,  a
quelli richiesti nel comma precedente.
  Art.   552.   -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'  richiesto  il
superamento di un esame secondo le modalita'  e  la  valutazione  dei
punteggi determinati dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
  Art.  553.  - In base alle strutture ed attrezzature disponibili la
scuola e' in  grado  di  accettare  il  numero  massimo  di  iscritti
determinato  in diciannove per ciascun anno di corso per un totale di
trentotto specializzandi.
  Art. 554. -  I  corsi  comprendono  l'insegnamento  delle  seguenti
materie raggruppate per aree affini:
   a) Diritto pubblico interno e internazionale:
     1) organizzazione e procedimenti amministrativi;
     2) sistema delle fonti nazionali e comunitarie;
     3) diritto comparato della pubblica amministrazione;
     4) rapporto di pubblico impiego.
   b) Sociologia delle organizzazioni:
     1) sociologia del lavoro;
     2) sociologia e scienza dell'organizzazione;
     3) psicologia sociale.
   c) Contrattazione collettiva:
     1) diritto sindacale e comparato;
     2) gestione del rapporto individuale di lavoro;
     3) teoria e tecnica della contrattazione collettiva;
     4) organizzazione aziendale e direzione del personale.
   d) Contabilita' dello Stato:
     1) contabilita' pubblica;
     2) ragioneria pubblica;
     3) gestione del bilancio e delle risorse;
     4) management pubblico.
   e) Politica economica:
     1) macro e micro economia avanzata;
     2) struttura e problemi dell'economia italiana;
     3) politica economica e finanziaria;
     4) metodi quantitativi;
     5) teoria dei sistemi informatici.
   f) Scienza dell'amministrazione:
     1) scienza dell'amministrazione.
   g)  Organizzazione  e  direzione  delle  amministrazioni  e  delle
imprese pubbliche:
     1) organizzazione e  direzione  delle  amministrazioni  e  delle
imprese pubbliche.
   h) Economia politica:
     1) economia politica.
   i) Scienza delle finanze e diritto finanziario:
     1) finanza pubblica.
   l) Diritto amministrativo:
     1) diritto degli enti locali.
  Art. 555. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1› Anno:
  FONDAMENTALI:
   1) organizzazione e procedimenti amministrativi
                                                        ore minime 30
   2) sistema delle fonti nazionali e comunitarie . . . . .     "  30
   3) contabilita' pubblica . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
   4) politica economica e finanziaria  . . . . . . . . . .     "  30
  COMPLEMENTARI:
   1) diritto comparato della pubblica amministrazione;
   2) diritto sindacale comparato;
   3) organizzazione aziendale e direzione del personale;
   4) ragioneria pubblica;
   5) struttura e problemi dell'economia italiana;
   6) macro e micro economia avanzata;
   7) scienza dell'amministrazione.
2› Anno:
  FONDAMENTALI:
   1) sociologia e scienza dell'organizzazione
                                                       ore minime  30
   2) teoria e tecnica della contrattazione collettiva  . .     "  30
   3) management pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
   4) macro e micro economia avanzata . . . . . . . . . . .     "  30
  COMPLEMENTARI:
   1) rapporto di pubblico impiego;
   2) sociologia del lavoro;
   3) psicologia sociale;
   4) gestione del rapporto individuale di lavoro;
   5) gestione del bilancio e delle risorse;
   6) metodi quantitativi;
   7) teoria dei sistemi informatici.
  Art.  556.  - Fino a tre insegnamenti possono essere sostituiti con
un numero doppio di insegnamenti semestrali appartenenti alle  stesse
aree.
  Per  ogni  biennio  il consiglio della scuola determina, diviso per
area e per anno, gli insegnamenti complementari da attivare.
  Art. 557. - Per l'opzione di cui all'art. 556 gli  spiecializzandi,
all'inizio  di ogni anno accademico, dovranno presentare al consiglio
della scuola un piano di studio nel quale  dovranno  essere  indicati
gli insegnamenti annuali e semestrali che intendono frequentare.
  La  scelta  dei  corsi  opzionali  dovra' costituire l'orientamento
all'interno della specializzazione; tutta  l'attivita'  sara'  svolta
sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Gli  specializzandi  inoltre  dovranno  scegliere  gli insegnamenti
complementari stabiliti per l'anno di iscrizione.
  Il piano di studio sara' approvato dal consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  all'estero  in  centri  di ricerca, uffici,
studi universitari o extrauniversitari.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 558. - L'Universita' su proposta del  consiglio  della  scuola
puo'  stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita'
di sovvenzionamento e utilizzazione di  strutture  extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1988, n.
162.
  Art. 559. - Per l'ammissione agli esami teorico-pratici  annuali  e
all'esame  finale  deve  essere comprovata la frequenza ad almeno 3/4
delle lezioni ed almeno 3/4 delle attivita' pratiche.
  Art. 560. - Il consiglio della scuola predispone apposito  libretto
di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 561. - Il corso di studi della scuola di  specializzazione  si
conclude  con  un  esame  finale consistente nella discussione di una
dissertazione scritta concordata con i docenti della scuola.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 7 febbraio 1991
                                               Il rettore: BERLINGUER