IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; Visto in particolare l'art. 30 concernente il bacino regionale pilota del Serchio; Visto l'art. 31 della stessa legge che dispone che le autorita' di bacino di rilievo nazionale e le regioni d'intesa fra di loro e singolarmente, elaborino ed adottino schemi previsionali e programmatici per le finalita' indicate nella stessa disposizione; Visto il richiamato art. 31 che, ai commi 2 e 3, determina i contenuti degli schemi previsionali e programmatici e fissa i soggetti e le procedure ai fini della ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-91, destinati al finanziamento delle attivita' conoscitive e degli interventi urgenti individuati negli stessi schemi; Visti i commi 5 e 6 dello stesso articolo che fissano l'ammontare dei finanziamenti da erogare per le finalita' sopraspecificate, stabilendo una riserva del 50% per i bacini di rilievo nazionale del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno, prevedendo, inoltre, un contributo straordinario immediatamente erogabile a favore della regione Toscana per gli interventi urgenti per la diga del Bilancino e per l'asta media del fiume Arno; Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 168370 dell'11 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1989, registro n. 29, foglio n. 147, con il quale si e' provveduto alla erogazione alla regione Toscana del contributo straordinario di lire 120 miliardi, ai sensi del sesto comma dell'art. 31 della legge n. 183 del 1989; Visto l'art. 33, comma 2, della richiamata legge 18 maggio 1989, n. 183; Vista la legge 23 dicembre 1989, n. 407, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, che, all'art. 9, ha, tra l'altro, fissato al 31 ottobre 1990 il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici e ne ha esteso l'arco temporale di riferimento al quadriennio 1989-92; Considerato che, una parte delle disponibilita' finanziarie stanziate nell'anno 1990 per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici pari a L. 200.474.000.000 e' stata utilizzata per il finanziamento di provvedimenti urgenti per far fronte all'emergenza idrica; Visto l'art. 7 del decreto-legge 11 febbraio 1991, n. 38, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonche' misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale" che ha, tra l'altro, prorogato di un anno i termini per l'impiego dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990, ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1989, n. 183; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)"; Visto l'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, concernente "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania, Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nell'autunno 1990"; Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1990, concernente "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183"; Visti gli schemi previsionali e programmatici pervenuti entro il termine del 31 ottobre 1990 da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e delle regioni; Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica ed amministrativa espletate sui predetti schemi previsionali e programmatici per verificarne la conformita' al dettato legislativo e la coerenza con gli indirizzi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990; Considerato che, con parere reso in data 13 dicembre 1990, il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si e' pronunciato favorevolmente sugli schemi previsionali e programmatici, con le osservazioni e le prescrizioni, riportate nello stesso parere, al cui rispetto subordinare il finanziamento delle attivita' proposte, ed ha, altresi', espresso, per le motivazioni specificate nello stesso voto, parere favorevole sullo schema di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, proposto dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e per gli interventi nel settore della difesa del suolo; Vista la pronuncia in data 19 dicembre 1990, con la quale la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le pronvice autonome di Trento e di Bolzano, ha ritenuto di esprimersi favorevolmente in ordine allo schema di ripartizione dei predetti finanziamenti tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, per il triennio 1989-91; Vista la pronuncia in data 7 febbraio 1991, con la quale la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si e' espressa favorevolmente in ordine allo schema di ripartizione dei predetti finanziamenti tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche per il periodo 1992-93; Ritenuta la necessita' di definire il prospetto di ripartizione dei fondi stanziati per le finalita' di cui sopra relativi al periodo 1989-93, ammontanti a complessive L. 1.976.826.000.000, ripartiti in ragione di lire 802.000.000.000 per l'anno 1989, L. 44.826.000.000 per l'anno 1990, L. 130.000.000.000 per l'anno 1991, L. 600.000.000.000 per l'anno 1992 e L. 400.000.000.000 per l'anno 1993; Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo concernente la ripartizione dei fondi stanziati nel periodo 1989-93, adottata nella seduta del 22 febbraio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1 marzo 1991; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'allegato quadro di ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253.