IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183, recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
  Visto in particolare l'art.  30  concernente  il  bacino  regionale
pilota del Serchio;
  Visto  l'art. 31 della stessa legge che dispone che le autorita' di
bacino di rilievo nazionale e le  regioni  d'intesa  fra  di  loro  e
singolarmente,   elaborino   ed   adottino   schemi   previsionali  e
programmatici per le finalita' indicate nella stessa disposizione;
  Visto il richiamato art. 31 che,  ai  commi  2  e  3,  determina  i
contenuti  degli  schemi  previsionali  e  programmatici  e  fissa  i
soggetti  e  le  procedure  ai  fini  della  ripartizione  dei  fondi
disponibili per il triennio 1989-91, destinati al finanziamento delle
attivita'  conoscitive  e  degli interventi urgenti individuati negli
stessi schemi;
  Visti i commi 5 e 6 dello stesso articolo che  fissano  l'ammontare
dei  finanziamenti  da  erogare  per  le  finalita' sopraspecificate,
stabilendo una riserva del 50% per i bacini di rilievo nazionale  del
Po,  dell'Arno,  dell'Adige,  del  Tevere e del Volturno, prevedendo,
inoltre,  un  contributo  straordinario  immediatamente  erogabile  a
favore  della  regione Toscana per gli interventi urgenti per la diga
del Bilancino e per l'asta media del fiume Arno;
  Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 168370 dell'11 ottobre
1989, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1989, registro n.
29, foglio n. 147, con il quale si e' provveduto alla erogazione alla
regione Toscana del contributo straordinario di lire 120 miliardi, ai
sensi del sesto comma dell'art. 31 della legge n. 183 del 1989;
  Visto l'art. 33, comma 2, della richiamata legge 18 maggio 1989, n.
183;
  Vista la legge 23 dicembre 1989, n. 407, recante "Disposizioni  per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)";
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253,  che,  all'art.  9,  ha,  tra
l'altro,  fissato  al 31 ottobre 1990 il termine per la presentazione
degli schemi previsionali e  programmatici  e  ne  ha  esteso  l'arco
temporale di riferimento al quadriennio 1989-92;
  Considerato   che,   una  parte  delle  disponibilita'  finanziarie
stanziate nell'anno 1990 per l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici pari a L. 200.474.000.000 e' stata  utilizzata  per  il
finanziamento  di  provvedimenti urgenti per far fronte all'emergenza
idrica;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 11 febbraio 1991, n.  38,  recante
"Interventi  urgenti  per  Venezia  e  Chioggia  e per Roma capitale,
nonche'  misure  urgenti  destinate  ad  altre  aree  del  territorio
nazionale"  che  ha,  tra l'altro, prorogato di un anno i termini per
l'impiego dei fondi iscritti nello stato di previsione del  Ministero
dei  lavori  pubblici  negli  anni 1989 e 1990, ai sensi dell'art. 31
della legge 13 maggio 1989, n. 183;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 1991)";
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  29  dicembre  1990,  n.  414,
concernente "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania, Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre  1990
ed  altre  disposizioni  in  favore delle zone colpite da eccezionali
avversita' atmosferiche nell'autunno 1990";
  Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1990,  concernente  "Atto
di  indirizzo  e  coordinamento  ai  fini  della elaborazione e della
adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31
della legge 18 maggio 1989, n. 183";
  Visti gli schemi previsionali e programmatici  pervenuti  entro  il
termine  del  31  ottobre  1990 da parte delle autorita' di bacino di
rilievo nazionale e delle regioni;
  Considerate   le    risultanze    dell'istruttoria    tecnica    ed
amministrativa   espletate   sui   predetti   schemi  previsionali  e
programmatici per verificarne la conformita' al dettato legislativo e
la coerenza con gli indirizzi di cui al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990;
  Considerato che, con parere reso  in  data  13  dicembre  1990,  il
Comitato  nazionale  per  la difesa del suolo di cui all'art. 6 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, si e' pronunciato favorevolmente  sugli
schemi  previsionali  e  programmatici,  con  le  osservazioni  e  le
prescrizioni,  riportate  nello  stesso  parere,  al   cui   rispetto
subordinare   il  finanziamento  delle  attivita'  proposte,  ed  ha,
altresi', espresso, per le motivazioni specificate nello stesso voto,
parere  favorevole  sullo  schema  di  ripartizione   delle   risorse
finanziarie  disponibili,  proposto  dal  Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e per  gli  interventi  nel  settore  della
difesa del suolo;
  Vista  la  pronuncia  in  data  19  dicembre  1990, con la quale la
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
pronvice  autonome  di Trento e di Bolzano, ha ritenuto di esprimersi
favorevolmente in ordine allo schema  di  ripartizione  dei  predetti
finanziamenti  tra  i  bacini  di rilievo nazionale, interregionale e
regionale, per il triennio 1989-91;
  Vista la pronuncia in  data  7  febbraio  1991,  con  la  quale  la
conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, si e' espressa  favorevolmente
in  ordine allo schema di ripartizione dei predetti finanziamenti tra
i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche  per
il periodo 1992-93;
  Ritenuta la necessita' di definire il prospetto di ripartizione dei
fondi  stanziati  per  le  finalita' di cui sopra relativi al periodo
1989-93, ammontanti a complessive L. 1.976.826.000.000, ripartiti  in
ragione  di  lire  802.000.000.000 per l'anno 1989, L. 44.826.000.000
per  l'anno  1990,   L.   130.000.000.000   per   l'anno   1991,   L.
600.000.000.000 per l'anno 1992 e L. 400.000.000.000 per l'anno 1993;
  Vista  la  proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e  gli  interventi  nel  settore  della  difesa  del  suolo
concernente  la ripartizione dei fondi stanziati nel periodo 1989-93,
adottata nella seduta del 22 febbraio 1991;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 1› marzo 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato l'allegato quadro di ripartizione tra i  bacini  di
rilievo  nazionale, interregionale e regionale, dei fondi disponibili
nel  periodo  1989-93  da  destinare  all'attuazione   degli   schemi
previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253.