IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i decreti ministeriali 5 maggio 1986 e 7 maggio 1987, e suc- cessive integrazioni, con i quali e' stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 con il quale e' stato adottato il terzo piano triennale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-93 che indica misure di intervento per favorire un corretto equilibrio tra sforzo di pesca e risorse disponibili; Considerati anche gli orientamenti del programma pluriennale presentato alla CEE che prevede tra gli obiettivi la riduzione del tonnellaggio e potenza motore del naviglio da pesca al fine di contenere al massimo lo sforzo di pesca globale; Considerata, altresi', la duplice esigenza da un lato di consentire il rinnovo o il riammodernamento dell'apparato motore delle navi senza aumentare lo stato di potenza globale esistente e dall'altro di avvalersi di prodotti esistenti sul mercato con limiti di potenza superiori a causa dell'intervenuto sviluppo tecnologico; Ritenuta la necessita' di rimuovere anche gli effetti negativi sullo sforzo di pesca derivanti da una eccessiva taratura dei motori; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. La potenza motrice delle navi adibite alla pesca deve essere quella massima continuativa accertata con le seguenti modalita': per i motori di potenza superiore a 110 Hp la potenza massima continuativa e' accertata dal RINA in conformita' ai propri regolamenti; per i motori di potenza fino a 110 Hp la potenza massima continuativa e' stabilita dal RINA sulla base dei dati tecnici forniti dal costruttore.