IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visti  i decreti ministeriali 5 maggio 1986 e 7 maggio 1987, e suc-
cessive integrazioni, con i quali e' stato regolamentato il  rilascio
delle licenze di pesca;
  Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 con il quale e' stato
adottato  il  terzo  piano  triennale della pesca e dell'acquacoltura
nelle  acque  marine  e  salmastre  1991-93  che  indica  misure   di
intervento  per favorire un corretto equilibrio tra sforzo di pesca e
risorse disponibili;
  Considerati  anche  gli  orientamenti  del  programma   pluriennale
presentato  alla  CEE  che prevede tra gli obiettivi la riduzione del
tonnellaggio e potenza motore  del  naviglio  da  pesca  al  fine  di
contenere al massimo lo sforzo di pesca globale;
  Considerata, altresi', la duplice esigenza da un lato di consentire
il  rinnovo  o  il  riammodernamento  dell'apparato motore delle navi
senza aumentare lo stato di potenza globale esistente e dall'altro di
avvalersi di prodotti esistenti sul mercato  con  limiti  di  potenza
superiori a causa dell'intervenuto sviluppo tecnologico;
  Ritenuta  la  necessita'  di  rimuovere  anche gli effetti negativi
sullo sforzo di pesca derivanti da una eccessiva taratura dei motori;
  Sentiti la commissione consultiva centrale per la  pesca  marittima
ed  il  comitato  nazionale  per la gestione e la conservazione delle
risorse biologiche del mare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La potenza motrice delle navi adibite alla pesca deve essere quella
massima continuativa accertata con le seguenti modalita':
   per i motori di potenza superiore a  110  Hp  la  potenza  massima
continuativa   e'   accertata  dal  RINA  in  conformita'  ai  propri
regolamenti;
   per i  motori  di  potenza  fino  a  110  Hp  la  potenza  massima
continuativa  e'  stabilita  dal  RINA  sulla  base  dei dati tecnici
forniti dal costruttore.