La   Commissione   CEE,   in   considerazione   della   progressiva
accentuazione  degli  squilibri  di mercato tra domanda ed offerta di
cereali  e semi oleosi, ha ritenuto necessario ricorrere ad un regime
specifico   di   aiuti   a   carattere   temporaneo,   che  incentivi
ulteriormente il ritiro di seminativi dalla produzione.
  I  caratteri  fondamentali  del  regime  specifico  sono al momento
contenuti  nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione
l'8 marzo 1991 (COM (91) 72, vol. III).
  In particolare:
   1)  il  regime specifico sara' introdotto limitatamente al periodo
che va dal 1› settembre 1991 al 31 agosto 1992;
   2)  i  seminativi che potranno essere oggetto di ritiro sono tutti
quelli  che  siano  stati  coltivati  in  vista  del  raccolto  1991,
indipendentemente  dal  tipo  di  coltura praticato, ad eccezione dei
terreni  destinati  alla  coltivazione  di prodotti non sottoposti ad
organizzazione comune di mercato;
   3)  i  seminativi  ritirati  dalla produzione devono rappresentare
almeno  il  15%  dei  seminativi  aziendali  coltivati  in  vista del
raccolto  1991. Per quanto riguarda i cereali, la superficie ritirata
dovra'   comprendere   almeno  il  15%  delle  superfici  cerealicole
coltivate nella campagna 1990/91;
   4) l'aiuto specifico e' costituito da:
    l'erogazione   del   premio   di   cui  all'art.  6  del  decreto
ministeriale n. 63/91;
    il  diritto  al  rimborso  del  prelievo di corresponsabilita' di
base,  di  cui  all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, riscosso a
fronte  delle  vendite di cereali effettuate dal produttore nel corso
della campagna di commercializzazione 1991-92;
   5)  l'aiuto specifico puo' essere concesso anche indipendentemente
dalla  precedente  o contestuale concessione dell'aiuto per il ritiro
di seminativi dalla produzione,
di  cui  al  regolamento CEE n. 1272/88 ed al decreto ministeriale n.
63/91;
   6) potranno beneficiare del regime esclusivamente i produttori che
abbiano presentato alle competenti autorita', entro e non oltre il 15
maggio  1991,  il  piano di coltura con l'indicazione delle superfici
aziendali  coltivate  (estensione  in  ettari, particelle catastali e
prodotti seminati) per il raccolto 1991;
   7)  l'osservanza  dell'impegno  sottoscritto  formera'  oggetto di
controlli,  effettuati  dagli  organi  e  secondo le modalita' di cui
all'art.  12,  commi  1  e  2, del decreto ministeriale n. 63/91; per
talune   zone   il   controllo   potra'   anche  aver  luogo  tramite
aereofotogrammetria.  Tali controlli potranno essere effettuati anche
anteriormente all'approvazione della proposta di regolamento da parte
del Consiglio.
  La  Commissione  CEE,  con  la comunicazione pubblicata il 28 marzo
1991  nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, ha posto in
evidenza  che il regolamento che introdurra' il regime suddetto avra'
efficacia retroattiva a decorrere dal 1› maggio 1991.
  E'  pertanto  necessario  che  i  produttori  interessati all'aiuto
specifico  presentino comunque, entro e non oltre il suddetto termine
del  15  maggio  1991,  il  piano  di  utilizzazione  delle superfici
aziendali,  indicando  le  superfici aziendali (in ettari, con i dati
catastali)  ed  i  prodotti  coltivati in vista del raccolto 1991; in
caso  di  spedizione  postale  o  per  corriere  fa  fede  la data di
spedizione della documentazione.
  Tale  documentazione  dovra'  essere  prodotta  in duplice copia su
fotocopie dell'apposita modulistica allegata alla presente circolare,
da  far  pervenire  una  ai  competenti organi regionali e l'altra al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro -
Ufficio agroindustria.
  Si  precisa  che la presentazione della suddetta documentazione non
vincola    l'interessato   alla   sottoscrizione   dell'impegno,   ma
costituisce   soltanto   il   presupposto   necessario  per  accedere
all'aiuto.
  L'impegno  al  ritiro temporaneo formera' oggetto di una successiva
apposita  domanda  da  presentare  secondo  le  modalita' e nei tempi
previsti  dalla  circolare  ministeriale che verra' all'uopo emanata,
successivamente all'avvenuta approvazione del progetto di regolamento
del Consiglio, di cui sopra.
                                                   Il Ministro: GORIA