La Commissione CEE, in considerazione della progressiva accentuazione degli squilibri di mercato tra domanda ed offerta di cereali e semi oleosi, ha ritenuto necessario ricorrere ad un regime specifico di aiuti a carattere temporaneo, che incentivi ulteriormente il ritiro di seminativi dalla produzione. I caratteri fondamentali del regime specifico sono al momento contenuti nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione l'8 marzo 1991 (COM (91) 72, vol. III). In particolare: 1) il regime specifico sara' introdotto limitatamente al periodo che va dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 1992; 2) i seminativi che potranno essere oggetto di ritiro sono tutti quelli che siano stati coltivati in vista del raccolto 1991, indipendentemente dal tipo di coltura praticato, ad eccezione dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti non sottoposti ad organizzazione comune di mercato; 3) i seminativi ritirati dalla produzione devono rappresentare almeno il 15% dei seminativi aziendali coltivati in vista del raccolto 1991. Per quanto riguarda i cereali, la superficie ritirata dovra' comprendere almeno il 15% delle superfici cerealicole coltivate nella campagna 1990/91; 4) l'aiuto specifico e' costituito da: l'erogazione del premio di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 63/91; il diritto al rimborso del prelievo di corresponsabilita' di base, di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, riscosso a fronte delle vendite di cereali effettuate dal produttore nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92; 5) l'aiuto specifico puo' essere concesso anche indipendentemente dalla precedente o contestuale concessione dell'aiuto per il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui al regolamento CEE n. 1272/88 ed al decreto ministeriale n. 63/91; 6) potranno beneficiare del regime esclusivamente i produttori che abbiano presentato alle competenti autorita', entro e non oltre il 15 maggio 1991, il piano di coltura con l'indicazione delle superfici aziendali coltivate (estensione in ettari, particelle catastali e prodotti seminati) per il raccolto 1991; 7) l'osservanza dell'impegno sottoscritto formera' oggetto di controlli, effettuati dagli organi e secondo le modalita' di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 63/91; per talune zone il controllo potra' anche aver luogo tramite aereofotogrammetria. Tali controlli potranno essere effettuati anche anteriormente all'approvazione della proposta di regolamento da parte del Consiglio. La Commissione CEE, con la comunicazione pubblicata il 28 marzo 1991 nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, ha posto in evidenza che il regolamento che introdurra' il regime suddetto avra' efficacia retroattiva a decorrere dal 1 maggio 1991. E' pertanto necessario che i produttori interessati all'aiuto specifico presentino comunque, entro e non oltre il suddetto termine del 15 maggio 1991, il piano di utilizzazione delle superfici aziendali, indicando le superfici aziendali (in ettari, con i dati catastali) ed i prodotti coltivati in vista del raccolto 1991; in caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione. Tale documentazione dovra' essere prodotta in duplice copia su fotocopie dell'apposita modulistica allegata alla presente circolare, da far pervenire una ai competenti organi regionali e l'altra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria. Si precisa che la presentazione della suddetta documentazione non vincola l'interessato alla sottoscrizione dell'impegno, ma costituisce soltanto il presupposto necessario per accedere all'aiuto. L'impegno al ritiro temporaneo formera' oggetto di una successiva apposita domanda da presentare secondo le modalita' e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale che verra' all'uopo emanata, successivamente all'avvenuta approvazione del progetto di regolamento del Consiglio, di cui sopra. Il Ministro: GORIA