AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1), comprende anche gli articoli 2 e 3.
   Si trascrive il testo dell'art. 3 (per il  testo  dell'art.  2  si
veda in appendice):
   "Art.  3.  - 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana".
                               Art. 1.
  1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale (a) deve
intendersi  nel  senso  che,  indipendentemente  da una richiesta del
pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei
termini di custodia cautelare stabiliti in relazione  alle  fasi  del
giudizio  di  primo  grado  o  del giudizio sulle impugnazioni non si
tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e  di  quelli
impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si
tiene  invece  conto  nel  computo  dei termini di durata complessiva
della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303,  comma  4,  del
codice  di  procedura  penale  (a),  salvo  che  ricorra l'ipotesi di
sospensione prevista  dall'articolo  304,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale (a).
  2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale (a) deve
intendersi  nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista,
la durata  complessiva  della  custodia  cautelare  puo'  superare  i
termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura
penale  (a),  fermo  restando  il  limite previsto dall'articolo 304,
comma 4, del medesimo codice (a).
  3. (Soppresso dalla legge di conversione)
             (a) Il comma 4 dell'art. 297  del  codice  di  procedura
          penale  e'  cosi'  formulato:  "4.  Salvo  quanto  disposto
          dall'art. 304, comma  2,  nel  computo  dei  termini  della
          custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono
          tenute   le   udienze   e   di   quelli  impiegati  per  la
          deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado  o
          nel   giudizio   sulle  impugnazioni  solo  ai  fini  della
          determinazione della durata complessiva  della  custodia  a
          norma dell'art. 303 comma 4".
             Per  il  testo  degli  articoli  303  e 304 del medesimo
          codice di procedura penale  si  veda,  rispettivamente,  la
          nota (a) all'art. 3 e la nota (a) all'art. 4.
 
                                   APPENDICE
                        Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della  legge  di
          conversione:
             "Art. 2. - 1. La custodia cautelare ripristinata a norma
          dell'articolo 1 del decreto-legge 1› marzo 1991, n. 60, nel
          testo pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  1›
          marzo  1991,  e'  mantenuta qualora ricorrano i presupposti
          previsti dagli articoli 274 e 275 del codice  di  procedura
          penale".
             L'art.   1   del  D.L.  1›  marzo  1991,  n.  60,  nella
          formulazione originaria, comprendeva, oltre ai commi 1 e  2
          qui pubblicati (v. pag.  11), anche il comma 3 del seguente
          tenore:   "3.   La  custodia  cautelare  e'  immediatamente
          ripristinata se l'imputato e' stato scarcerato in forza  di
          un  provvedimento  fondato  su  una  interpretazione  degli
          articoli 297, comma 4,  e  304,  comma  2,  del  codice  di
          procedura  penale  diversa da quella indicata nei commi 1 e
          2. In tal caso ai fini del computo dei termini di  custodia
          cautelare   si  tiene  conto  della  custodia  anteriormene
          subita".
             Si trascrive il testo  degli  articoli  274  e  275  del
          codice di procedura penale, soprarichiamati:
             "Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari
          sono disposte:
               a)  quando  sussistono inderogabili esigenze attinenti
          le indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo
          per l'acquisizione o la genuinita' della prova;
               b) quando l'imputato si e' dato alla fuga  o  sussiste
          concreto  pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il
          giudice  ritenga  che  possa  essere  irrogata   una   pena
          superiore a due anni di reclusione;
               c)  quando, per specifiche modalita' e circostanze del
          fatto  e  per  la  personalita'  dell'imputato,  vi  e'  il
          concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso
          di  armi  o  di altri mezzi di violenza personale o diretti
          contro   l'ordine   costituzionale   ovvero   delitti    di
          criminalita'  organizzata  o  della stessa specie di quello
          per cui si procede.
             Art. 275 (come modificato  dall'art.  5  D.L.  13  marzo
          1991,  n. 76, in corso di conversione in legge) (Criteri di
          scelta delle misure). -  1.  Nel  disporre  le  misure,  il
          giudice  tiene  conto della specifica idoneita' di ciascuna
          in  relazione  alla  natura  e  al  grado  delle   esigenze
          cautelari da soddisfare nel caso concreto.
             2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del
          fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
             3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta
          soltanto  quando  ogni  altra  misura  risulti  inadeguata.
          Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
          delitti di cui agli articoli 285, 286, 416- bis, 422,  575,
          628,  terzo  comma,  629,  secondo  comma, e 630 del codice
          penale, ai delitti commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste  dal  predetto articolo 416- bis ovvero al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso articolo,  ai  delitti  commessi  per  finalita'  di
          terrorismo  o  di eversione dell'ordinamento costituzionale
          per i quali la legge stabilisce la  pena  della  reclusione
          non  inferiore  nel  minimo  a  cinque anni o nel massimo a
          dieci anni ovvero ai  delitti  di  cui  agli  articoli  73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo
          80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e'  applicata  la
          custodia  cautelare  in  carcere, salvo che siano acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari  o  che  le stesse possono essere soddisfatte con
          altre misure.
             4. Non puo' essere disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          incinta o che allatta la propria prole o una persona che si
          trova  in  condizioni di salute particolarmente gravi o che
          ha oltrepassato l'eta' di sessantacinque anni.
             5. Non puo' essere disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma  terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di   una
          struttura  autorizzata, e l'interruzione del programma puo'
          pregiudicare la  disintossicazione  dell'imputato.  Con  lo
          stesso  provvedimento,  o  con altro successivo, il giudice
          stabilisce i  controlli  necessari  per  accertare  che  il
          tossicodipendente    o   l'alcooldipendente   prosegua   il
          programma di recupero".