AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), comprende anche gli articoli 2 e 3. Si trascrive il testo dell'art. 3 (per il testo dell'art. 2 si veda in appendice): "Art. 3. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Art. 1. 1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale (a) deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale (a), salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale (a). 2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale (a) deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare puo' superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale (a), fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice (a). 3. (Soppresso dalla legge di conversione) (a) Il comma 4 dell'art. 297 del codice di procedura penale e' cosi' formulato: "4. Salvo quanto disposto dall'art. 304, comma 2, nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303 comma 4". Per il testo degli articoli 303 e 304 del medesimo codice di procedura penale si veda, rispettivamente, la nota (a) all'art. 3 e la nota (a) all'art. 4.
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione: "Art. 2. - 1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1991, e' mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale". L'art. 1 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, nella formulazione originaria, comprendeva, oltre ai commi 1 e 2 qui pubblicati (v. pag. 11), anche il comma 3 del seguente tenore: "3. La custodia cautelare e' immediatamente ripristinata se l'imputato e' stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale diversa da quella indicata nei commi 1 e 2. In tal caso ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto della custodia anteriormene subita". Si trascrive il testo degli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale, soprarichiamati: "Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti le indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Art. 275 (come modificato dall'art. 5 D.L. 13 marzo 1991, n. 76, in corso di conversione in legge) (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416- bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure. 4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona incinta o che allatta la propria prole o una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di sessantacinque anni. 5. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero".