IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della prima facolta' di medicina e chirurgia del 22 luglio
1986 e del 14 luglio 1988; del senato accademico del 10 luglio 1987 e
10 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1987
e 27 febbraio 1989;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, adunanza del
20 settembre 1989;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli  "Federico  II",
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 748, concernente l'elencazione  delle  scuole  dirette  a
fini speciali, suddivise per facolta', istituite presso l'Universita'
degli  studi  di  Napoli,  alla facolta' di medicina e chirurgia I e'
inserita una nuova  scuola  con  la  seguente  denominazione:  scuola
diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.
  Dopo  l'art.  758, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli  successivi,  sono  aggiunti  i  seguenti  articoli  e
intitolazione  relativi  alla istituzione della scuola diretta a fini
speciali per terapisti della riabilitazione.
                   Scuola diretta a fini speciali
                 per terapisti della riabilitazione
  Art. 759. - E' istituita la scuola  diretta  a  fini  speciali  per
terapisti  della  riabilitazione  presso l'Universita' degli studi di
Napoli.
  La scuola ha lo scopo di dare una preparazione  teorico-pratica  su
problemi  della  riabilitazione  dei  minorati  fisici, psichici e di
quelli  affetti  da  disturbi  delle  funzioni  corticali   superiori
suscettibili   di   recupero   funzionale   e  sociale,  mediante  la
rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche
e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.
  La  scuola  rilascia  il diploma di terapista della riabilitazione,
indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.
  Art. 760. - Il corso di studi ha la durata di tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazione.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita'  pratiche  guidate (tirocinio professionale), queste ultime
per almeno il 50% delle ore previste (duecento ore).
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 761. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvede la prima facolta' di  medicina  e
chirurgia dell'Universita' di Napoli attraverso l'istituto di clinica
ortopedica e di scienze neurologiche.
  Art.  762.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili,  l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati
e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta  con
domande  e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla
valutazione del voto del diploma di scuola  secondaria  superiore  in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 763. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   anatomia  generale  e funzioni del sistema nervoso e dell'apparato
motore (*);
   fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore
(*);
   chinesiologia;
   psicologia (*);
   igiene e medicina sociale;
   fisioterapia;
   nozioni di medicina generale.
  2› Anno:
   nozioni di neurologia;
   nozioni di ortopedia e traumatologia;
   psicologia e psicometria;
   riabilitazione  speciale  (in  geriatria,  reumatologia,  malattie
apparato cardio-respiratorio);
   nozioni di fisioterapia;
   nozioni di chinesiterapia;
   metodologie riabilitative I;
   teoria e pratica della riabilitazione I;
   nozioni di neuropsichiatria infantile;
   terapia occupazionale;
   terapia del linguaggio.
  3› Anno - indirizzo neurologico:
   psichiatria;
   terapia strumentale;
   neuropsicologia e psicolinguistica;
   diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;
   metodologie riabilitative II;
   teoria e pratica della riabilitazione II.
  3› Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:
   fisioterapia;
   protesi ortopedica;
   nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;
   nozioni  teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica
respiratoria;
   chinesiterapia;
   nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;
   nozioni teorico-pratiche di reumatologia.
  Gli insegnamenti con asterisco sono di regola  mutuabili  da  altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo  da  svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art. 764. - Durante i tre anni di corso e' richiesta  la  frequenza
nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:
   seconda clinica ortopedica;
   servizio di ortopedia infantile;
   ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione;
   prima clinica neurologica;
   clinica otorinolaringoiatrica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da assicurare ad ogni
allievo  un  adeguato  periodo  di   esperienza   e   di   formazione
professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 765. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie
in materia.
  L'esame del diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 12 febbraio 1990
                                                Il rettore: CILIBERTO